La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/2024, fornisce la rappresentazione delle novità riguardanti gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per le dichiarazioni 2024, riferite al periodo d’imposta 2023, alla luce dei recenti interventi normativi in materia.
Gli indici, introdotti con il D.L. n. 50/2017, a partire dal periodo d’imposta 2018 in sostituzione agli studi di settore e parametri, costituiscono la sintesi di una serie di indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali dichiarati dai contribuenti in più periodi d’imposta.
Il grado di affidabilità fiscale è valutato all’interno di una scala di valori che va da 1 a 10 e, avvicinandosi al valore massimo, sono previsti significativi benefici premiali per i lavoratori autonomi e per le imprese.
Ogni anno gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono. E, al principio del corrente anno, il D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. Decreto Adempimenti) con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari ha introdotto alcune novità che interessano la disciplina degli ISA.
Nuovi codici ATECO e riclassificazione delle attività economiche
L’articolo 5 del Decreto Adempimenti ha adeguato l’applicazione degli Isa ai rilevanti cambiamenti della classificazione delle attività economiche che saranno operativi a partire dal prossimo anno. L’entrata in vigore della nuova classificazione Ateco è prevista al 1° gennaio 2025 e per tale ragione, si è reso necessario l’adeguamento dell’applicazione ISA a quelli che saranno i rilevanti cambiamenti della classificazione delle attività economiche.
Ѐ stata modificata, ad esempio, la divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio con la soppressione di alcuni codici attività a seguito della modifica del criterio di classificazione.
Inoltre, sono stati introdotti ex novo alcuni codici attività relativi all’intermediazione nei servizi e nel commercio al dettaglio.
Maggior efficienza per la compilazione ISA e programmi informatici
Un’altra novità riguarda l’introduzione di sistemi informativi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli ISA.
L’articolo 6 del Decreto Adempimenti punta a rafforzare il patrimonio informativo che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente in modo da ridurre l’onere compilativo del modello che grava sui contribuenti e, di riflesso, sui Professionisti che li affiancano.
L’ampliamento della disponibilità di dati e informazioni, consultabili sotto forma anche di dati precompilati, andrà a determinare la semplificazione degli adempimenti dichiarativi nonché una maggior efficienza dei tempi di compilazione.
Novità per l’anno 2023, è la fornitura ai contribuenti, attraverso il ricorso ai dati INPS-UNIEMENS, di nuove informazioni necessarie al calcolo dell’indicatore elementare di affidabilità “Valore aggiunto per addetto” dell’ISA DG37U.
Per la stima dell’indicatore sono state rese disponibili già nelle precalcolate:
- Quota giornate retribuite dipendenti con età compresa tra 50 e 59 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti;
- Quota giornate retribuite dipendenti con età oltre o pari a 60 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti.
Infine, l’articolo 7 del decreto Adempimenti è dedicato all’aggiornamento dei software necessari alla redazione del modello ISA. Il citato articolo che, a decorrere dall’anno 2025, il programma informatico relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale dovrà essere disponibile entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli ISA.
Regime premiale. Esonero dall’apposizione del visto di conformità e altri vantaggi
La Circolare in esame si sofferma poi sui benefici premiali del regime ISA per i soggetti che raggiungono determinati livelli di affidabilità fiscale.
Nello specifico, con l’articolo 14 del decreto Adempimenti, sono stati modificati gli importi per la soglia al di sotto del quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti.
Per l’utilizzo in compensazione del credito IVA si passa da 50 mila euro a 70 mila euro annui per la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità.
Per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposte dirette e IRAP la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità passa da 20 mila euro a 50 mila euro annui.
L’esonero dal visto di conformità è riservato ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9.
Invece, per i contribuenti che nello stesso periodo d’imposta presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale si applica per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
- 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2024;
- 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.
La Circolare passa in rassegna gli altri vantaggi fiscali di cui beneficiano i contribuenti con alti livelli di ISA e che sono stati già precedentemente illustrati in un altro documento di prassi, il Provvedimento n. 205127/2024.
Tra gli altri benefici di natura fiscale, ricordiamo che sono esclusi dall’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. n. 724/1994, i contribuenti ai quali è attribuito un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa 2023.
Per quanto riguarda l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, di cui all’art. 39, c.1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, c.2, D.P.R. n. 633/1972, questa si applica al raggiungimento di un punteggio ISA almeno pari a 8,5, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Quanto ai termini di decadenza per l’attività di accertamento disposti dall’art. 43, c.1, D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57, c.1, D.P.R. n. 633/1972, per l’annualità di imposta 2023, viene chiarito che i termini sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Infine, l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, per il periodo d’imposta 2023, è condizionata dal fatto che lo stesso reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e che il contribuente ottenga un punteggio almeno pari a 9.
Si riporta di seguito la tabella di sintesi dei benefici fiscali connessi ai punteggi ISA.