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Ferie, un diritto irrinunciabile

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Ferie, un diritto irrinunciabile

mercoledì, 19 giugno 2024

I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un periodo di riposo annuale retribuito per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa.

 

I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un periodo di riposo annuale retribuito per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa.

Oltre all’art. 2109 del Codice civile, il D.lgs. n. 66/2003 disciplina la maturazione, la durata minima, i termini di fruizione e la retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante il periodo di ferie, mentre il periodo di fruizione e le modalità di godimento vengono stabilite dai datori di lavoro in accordo con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva applicata.

Maturazione

Le ferie maturano in base alla durata della prestazione di lavoro svolta (anche durante il periodo di prova, in base a quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 980); pertanto, il dipendente che non lavora per l’intero periodo di maturazione, avrà diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al servizio effettivamente prestato.

Generalmente ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie spettanti e le frazioni di mese di 15 giorni valgono come mese intero, salva diversa disposizione prevista dalla contrattazione collettiva applicata.  

Eventuali assenze da lavoro per motivi che non dipendono dalla volontà del lavoratore, non interrompono la maturazione delle ferie. Di seguito alcuni esempi.

Tipo di assenza

Maturazione

Non maturazione

Congedo di maternità/paternità

X

 

Congedo parentale

X

 

Malattia del bambino

 

X

Congedo matrimoniale

X

 

Infortunio

X

 

Ferie

X

 

Sciopero

 

X

CIG a zero ore

 

X

CIG a orario ridotto

X

 

CIG Straordinaria

 

X (per le ore non lavorate)

Malattia

X

 

Incarichi presso seggi elettorali

X

 

Aspettativa

 

X

Permessi retribuiti

X

 

Contratti di solidarietà

X

 

 

Durata

La durata minima fissata dalla legge è di 4 settimane in un anno di lavoro; tuttavia, in applicazione del principio del favor prestatoris, i contratti collettivi possono prevedere una durata minima superiore.

Misura

Le ferie possono essere determinate in ore, giorni o settimane; molti contratti commisurano la durata delle ferie a giorni lavorativi riferiti ad un orario settimanale di lavoro distribuito su 6 giorni; in questo caso per le aziende che adottano il regime di settimana corta (5 giorni) è necessario procedere con un riproporzionamento del periodo di ferie mediante il coefficiente 1,20.

Fruizione

Come già detto le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, per cui le giornate non godute dai lavoratori non possono essere sostituite dalla relativa indennità, salvo i casi tassativamente indicati dalla legge (come, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro).

Generalmente il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite va goduto:

  1. per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione;
  2. per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva.

La modalità di fruizione delle ferie può essere intesa:

  1. collettiva, qualora la totalità dei lavoratori usufruirà della sospensione dell’attività lavorativa nello stesso periodo (la c.d. chiusura aziendale);
  2. individuale, periodi usufruiti individualmente dal lavoratore.

In questo caso la fissazione non può essere arbitraria da parte del datore di lavoro, tuttavia, si dovrà mediare tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore.

Viene attribuito alla contrattazione collettiva un ampio potere derogatorio, con riferimento anche all’obbligo di godimento infra-annuale delle prime due settimane: può, infatti, essere ridotto purché questa riduzione non vanifichi la funzione del riposo annuale e sia giustificata da specifiche esigenze di servizio o aziendali.

In relazione al termine di 18 mesi entro il quale è necessario completare la fruizione delle 4 settimane di ferie annuali, occorre fare delle precisazioni.

Il 30 giugno 2024 sarà il termine del periodo di possibile godimento delle ferie del 2022; ciò non significa che il dipendente perde il diritto ad usufruire di quelle giornate di ferie maturate e non godute, ma che il datore di lavoro sarà tenuto a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, sebbene non corrisposto per via del divieto.

Tali contributi verranno versati con L’Uniemens relativo al mese di luglio, entro il 20 agosto 2024.

I regolamenti aziendali e/o patti individuali possono spostare il termine di fruizione con conseguente spostamento anche dell’obbligo contributivo.

Nel caso in cui il godimento delle ferie avvenga successivamente al pagamento dei contributi, il datore di lavoro:

  1. assoggetta a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruire;
  2. recupera attraverso il flusso Uniemens la contribuzione già versata a fronte della modifica in diminuzione dell’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute.

L’importo dei contributi da recuperare sarà riportato nel quadro D del DM10 virtuale con il codice L480.

Laddove vi siano aziende che sospendono l’attività per ferie collettive, entro il 31 maggio di ogni anno, possono presentare all’INPS un’apposita richiesta di differimento del termine di pagamento dei contributi dovuti (modulo 445 accessibile dal cassetto previdenziale).

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