Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza 26 marzo 2024, n. 1562, dichiarando cessata la materia del contendere tra un condominio e l’amministratore dello stesso, ha evidenziato come il rapporto esistente tra l’amministratore e il condominio sia da ricondurre alla figura del mandato. Da tale ricostruzione ha fatto derivare l’obbligo, per il primo, di tenere correttamente le scritture contabili, anche al fine di ottenere il pagamento del compenso pattuito.
Nello specifico, il Tribunale ha espressamente affermato che “l’ambito entro cui può essere ricondotta la fattispecie in esame è quello del rapporto di mandato, a titolo oneroso, che sorge tra il condominio e l’amministratore dello stesso a seguito di regolare nomina conferita dall’assemblea condominiale”, e che “nell’ipotesi di mandato oneroso, il diritto del mandatario al compenso ed al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. Ne consegue che il credito per compenso amministratore di condominio e per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale del rendiconto consuntivo”.
In sostanza, il Tribunale di Napoli Nord, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del compenso richiesto dall’amministratore, ha evidenziato che la figura dell’amministratore di condominio è da ricondurre a quella del mandatario, e che, pertanto, è fatto preciso obbligo in capo allo ...