 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Lavori di efficientamento energetico che incidono sulle proprietà private

Articolo

Condominio

Lavori di efficientamento energetico che incidono sulle proprietà private

mercoledì, 26 giugno 2024

Nel solco della giurisprudenza in subiecta materia, la sentenza del Tribunale di Teramo n. 311 del 19 marzo 2024 conferma la nullità della delibera assembleare che approva lavori condominiali con i benefici fiscali del superbonus laddove gli interventi incidano sulle proprietà private. Ma quid iuris in futuro?

Scritto da: Zoina Elisabetta

Il Caso

Un condòmino impugnava la delibera assembleare che conferiva mandato all’amm.re di sottoscrivere il contratto d’appalto per lavori con l’incentivo fiscale del Sismabonus, nonostante difettasse il consenso dell’istante ad interventi nella proprietà privata contemplati nel progetto.

Nel decidere, il Tribunale Teramano evidenzia come il quorum agevolativo previsto per deliberare i lavori straordinari in tema di Sismabonus, ovvero la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 1/3 del valore dell’edificio vada pur sempre contemperato con la normativa codicistica relativa ai poteri, o meglio alle attribuzioni, dell’assemblea. Ed invero, l’assemblea dei condomini è, per definizione, competente a deliberare esclusivamente sulle parti comuni ma non può perseguire finalità extra-condominiali e neppure può occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi;  qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell’edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell’assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi. Il potere deliberativo dell’assemblea in tanto sussiste in quanto l’assemblea si mantenga all’interno delle proprie attribuzioni, ove l’assemblea straripi dalle attribuzioni ad essa conferita dalla legge, la deliberazione avrà un oggetto giuridicamente impossibile e risulterà viziata da difetto assoluto di attribuzioni. Viene quindi richiamata in sentenza la Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito: “in tema di condominio di edifici, i poteri dell'assemblea, i quali sono fissati tassativamente dal codice (art. 1135 c.c.), non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive” (Cass. Civ., sez. II, 20 marzo 2015 n. 5657) e, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, 8 luglio 2020, n. 14300; Cass. 14/12/2007, n. 26468, secondo cui “in tema di condominio, i poteri dell'assemblea condominiale possono ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati