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Balconi aggettanti, ripartizione delle spese e decoro architettonico

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Condominio

Balconi aggettanti, ripartizione delle spese e decoro architettonico

lunedì, 24 giugno 2024

Con la sentenza n. 763 del 4 aprile 2024, il Tribunale di Treviso, rigettando l’impugnazione di una delibera assembleare in materia di ripartizione delle spese di manutenzione dei balconi, ha affermato che, in tema di condominio negli edifici, le parti frontali esterne (frontalini e parapetti) e la parte inferiore (cielini) dei balconi aggettanti rientrano tra le parti comuni, laddove detti elementi incidano sul decoro estetico dell’edificio condominiale, posto che lo stesso costituisce senz’altro bene comune alla compagine condominiale.

Scritto da: Ponsiglione Marco

1. Il fatto

La controversia origina dall’impugnazione di una delibera assembleare, con cui era stata posta a carico di tutti i condomini la spesa per la messa in sicurezza e ristrutturazione di balconi aggettanti sulla facciata interna dell’edificio e non a carico dei soli proprietari dei balconi stessi.

Più nello specifico, si trattava di dieci balconcini aggettanti posti sulla facciata interna e di lavori aventi ad oggetto il rifacimento della parte frontale (cd. frontalino) e della parte inferiore delle solette dei balconi (cd. sottopoggiolo), nonché la riverniciatura dei parapetti.

Nulla obiettando in relazione al rifacimento della faccia interna (la cui spesa era posta a carico di tutti i condòmini), il condomino attore lamentava, tuttavia, l’essere stato ritenuto obbligato a contribuire alle opere inerenti ai balconi. In particolare, a parere del condomino ricorrente, non trattandosi di balconi visibili dalla pubblica via o aventi peculiari rivestimenti o elementi decorativi con funzione estetica, atti a rendere più gradevole la facciata dell’immobile, non era riscontrabile alcuna incidenza sul decoro estetico del fabbricato e, pertanto, i predetti balconi non potevano essere annoverati tra le parti comuni dell’edificio, con ciò che ne conseguiva in punto di ripartizione delle spese.

2. I balconi aggettanti

Prima di illustrare la decisione del Tribunale di Treviso, giova soffermarsi sul regime giuridico applicabile ai balconi.

È ormai pacifico che i balconi cd. aggettanti, ossia sporgenti dalla facciata dell’edificio condominiale, essendo un prolungamento dell’unità immobiliare cui accedono e non svolgendo, quindi, una funzione di sostegno o di copertura necessaria del fabbricato (a differenza delle terrazze a livello, incassate nel corpo dell’edificio), appartengono in via esclusiva al proprietario dell'unità immobiliare dalla quale protendono.

Ne discende (come già ebbe a ...

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