 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Il conduttore in condominio (regolamento e animali domestici)

Articolo

Condominio

Il conduttore in condominio (regolamento e animali domestici)

venerdì, 21 giugno 2024

Secondo la sentenza del 19 aprile 2024, n. 975 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione III civile, la reiterata violazione, da parte del conduttore di un immobile concesso in locazione ad uso abitativo, della prescrizione del regolamento condominiale, espressamente accettata in sede di stipula contrattuale, che consente di tenere animali domestici solo a condizione che gli stessi non arrechino danno o disturbo agli altri condòmini, rende legittima la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore medesimo. 

Scritto da: Cice Giovanna

Il fatto.

Il locatore domanda in giudizio la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, consistito nell’aver inadempiuto al regolamento di Condominio, accettato dallo stesso conduttore con la sottoscrizione del contratto di locazione. 

Il Tribunale di Bergamo accoglie la domanda, motivando in merito alla gravità dell’inadempimento. 

La figura del conduttore nel Condominio 

Il conduttore di un’unità abitativa sita in Condominio, essendo titolare sul bene  immobile di un diritto reale di godimento, non è un condòmino. Difatti, i condòmini sono solo coloro che risultino, dai registri immobiliari, titolari di diritti reali su unità site nello stabile condominiale (art. 1118 cod. civ.  e Cass. civ. Sez. Un. n. 5035/2002). 

Siccome il conduttore non è un condòmino, egli – di regola – non deve essere convocato all’assemblea condominiale, con conseguente carenza di legittimazione ad impugnare le delibere assunte in seno all’assemblea (Cass. civ. n. 15222 del 2023). Di conseguenza, qualora una delibera condominiale pregiudichi i suoi diritti di godimento sull’immobile, egli potrà esclusivamente avvalersi delle tutele, interne al rapporto locatizio, di cui agli art. 1585 e 1586 cod. civ., oppure potrà spiegare intervento adesivo dipendente nell’ambito del giudizio di impugnazione della delibera assembleare intrapreso dal locatore-condòmino, ma non potrà, in prima persona, impugnare il deliberato.  

L’unica eccezione a tale sistema regolamentare è costituita dalle ipotesi in cui si deliberi in merito ai servizi di riscaldamento e raffreddamento o, comunque, in generale, in merito al godimento dei servizi comuni, perché, in tali casi, ai sensi dell’art. 10, comma 1, legge n. 27 luglio 1978, n. 392, il conduttore deve essere convocato all’assemblea condominiale e, di conseguenza, è anche legittimato ad impugnare la delibera condominiale, siccome la legge gli attribuisce diritto ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati