Il Supercondominio.
Nelle fattispecie di vita concreta si è verificato, non di rado, che “un bene comune fosse a servizio di più edifici condominiali tra loro autonomi”, ma il codice del ’42 non conteneva una disciplina specifica sul Supercondominio.
Nel silenzio normativo, la dottrina dell’epoca (Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli e Natoli, in Diritto civile, II, Diritti reali, Torino, 1988, 341) rinvenne il fondamento del Supercondominio negli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., norme che – nel disciplinare lo scioglimento di un unico originario Condominio – prevedono che lo scioglimento è possibile anche se restano in comune, tra i due Condominii nati in seguito allo scioglimento, alcune delle cose come quelle indicate esemplificativamente nell’art. 1117 cod. civ.. La norma conferma, in sostanza, che la comunione di alcune aree e servizi, strumentali al miglior godimento delle unità individuali, non priva di autonomia i singoli Condominii che, seppur connessi per alcuni beni comuni, restano comunque tra loro strutturalmente distinti (anche Cass. civ. n. 11276/1995; Cass. civ. n. 8066/2005, recependo la dottrina, evocano gli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ.).
Sulla scia dell’opinione dottrinale, il Supercondominio ha ottenuto riconoscimento giuridico anche nel panorama giurisprudenziale, ove si è affermato che non occorre nessuna delibera costitutiva del Supercondominio, dal momento che, analogamente a quanto accade in tema di Condominio, il Supercondominio nasce, ove il titolo non disponga altrimenti, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti Condominii, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, "pro quota", ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati (così Cass. civ., 10 dicembre 2019, n. 32237, annotata da C. Scarpa, Il supercondominio: più condòmini o più condominii?, in Imm. prop., 2020, ...