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Alcuni profili relativi alla figura del “rappresentante condominiale”

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Condominio

Alcuni profili relativi alla figura del “rappresentante condominiale”

lunedì, 17 giugno 2024

Secondo la sentenza n. 2509 del 2024, emessa dal Tribunale di Torino il 23 aprile 2024, in tema di supercondominio, la nomina del rappresentante comune da parte del condominio legittima quest’ultimo alla partecipazione all’assemblea prevista dall’art. 67, comma 3, disp. att. cod. civ. e non già alle successive.

Scritto da: Cice Giovanna

Il Supercondominio. 

Nelle fattispecie di vita concreta si è verificato, non di rado, che “un bene comune fosse a servizio di più edifici condominiali tra loro autonomi”, ma il codice del ’42 non conteneva una disciplina specifica sul Supercondominio. 

Nel silenzio normativo, la dottrina dell’epoca (Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli e Natoli, in Diritto civile, II, Diritti reali, Torino, 1988, 341) rinvenne il fondamento del Supercondominio negli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., norme che – nel disciplinare lo scioglimento di un unico originario Condominio – prevedono che lo scioglimento è possibile anche se restano in comune, tra i due Condominii nati in seguito allo scioglimento, alcune delle cose come quelle indicate esemplificativamente nell’art. 1117 cod. civ.. La norma conferma, in sostanza, che la comunione di alcune aree e servizi, strumentali al miglior godimento delle unità individuali, non priva di autonomia i singoli Condominii che, seppur connessi per alcuni beni comuni, restano comunque tra loro strutturalmente distinti (anche Cass. civ. n. 11276/1995; Cass. civ. n.  8066/2005, recependo la dottrina, evocano gli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ.). 

Sulla scia dell’opinione dottrinale, il Supercondominio ha ottenuto riconoscimento giuridico anche nel panorama giurisprudenziale, ove si è affermato che non occorre nessuna delibera costitutiva del Supercondominio, dal momento che, analogamente a quanto accade in tema di Condominio, il Supercondominio nasce, ove il titolo non disponga altrimenti, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti Condominii, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, "pro quota", ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati (così Cass. civ., 10 dicembre 2019, n. 32237, annotata da C. Scarpa, Il supercondominio: più condòmini o più condominii?, in Imm. prop., 2020, ...

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