Il fatto e la ricostruzione processuale
Prima di studiare le questioni di diritto sottese alla pronuncia in epigrafe nonché le conseguenze di ordine pratico, appare opportuno ricostruirne la vicenda in fatto.
Nel gennaio del 2012, in sede di assemblea venivano approvati i consuntivi relativi al periodo gennaio 2004-dicembre 2011, non già dall’originario proprietario dell’immobile condominiale – deceduto nel 2009 –, bensì da uno degli eredi, della cui unica identità era stato notiziato l’amministratore del Condominio barese.
L’amministratore ricorreva al Giudice di Pace al fine di veder ingiungere questi al pagamento della somma di Euro 1.0006,55, oltre accessori e spese della procedura, pari agli oneri condominiali regolarmente approvati e non versati.
Il Giudice di Pace, in accoglimento del prefato ricorso ingiungeva all’erede il pagamento della somma (il riferimento è a D.I. n. 2037/2012, richiamato in Trib. Bari, Sez. III, sent. n. 1713, del 10.4.2024).
Avverso il provvedimento monitorio, l’erede proponeva tempestiva opposizione, contestando, tra l’altro, la parziarietà della obbligazione gestoria.
Faceva seguito la costituzione del creditore-opposto, il quale domandava anzitutto il rigetto della opposizione (e la conseguente conferma del titolo monitori) e, una volta esteso il contraddittorio agli altri eredi al tempo ignoti, la condanna di questi al pagamento in solido dell’importo oggetto della impugnata istanza monitoria.
Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione spiegata dall’erede ingiunto e concludeva per il rigetto della domanda di condanna solidale degli eredi tutti siccome avanzata dall’amministratore pro tempore del condominio al momento della integrazione del contraddittorio.
Il soccombente proponeva gravame dinanzi al Tribunale di Bari deducendo, a sostegno delle proprie pretese, la erronea motivazione adottata dal Giudice di prime cure per violazione del principio regolatore della materia di ...