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I doveri dell’amministratore in caso di decesso di un condomino

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Condominio

I doveri dell’amministratore in caso di decesso di un condomino

venerdì, 14 giugno 2024

La sentenza n. 1713 del 10 aprile 2024 del Tribunale civile di Bari, in sede di appello avverso un provvedimento pronunciato dal Giudice di pace, ha (ri)affermato il principio di diritto secondo cui in tema di condominio negli edifici, ai fini della responsabilità delle obbligazioni nei confronti del condominio, ha rilevanza il momento genetico del debito e, indi, che per i debiti maturati in un tempo antecedente la morte del de cuius, gli eredi sono chiamati a corrispondere una somma pari alla loro quota di proprietà, mentre, per gli oneri condominiali maturati dal momento dell’accettazione di eredità, gli eredi devono essere considerati alla stregua di qualunque comproprietario, come coobbligati in solido verso il condominio, La pronuncia costituisce il giusto spunto per poter indagare, in via generale, su quali doveri gravano in capo all’amministratore nell’ipotesi in cui muoia un condomino del condominio da lui amministrato.

Scritto da: Impellizzeri Salvatore

Il fatto e la ricostruzione processuale 

Prima di studiare le questioni di diritto sottese alla pronuncia in epigrafe nonché le conseguenze di ordine pratico, appare opportuno ricostruirne la vicenda in fatto.

Nel gennaio del 2012, in sede di assemblea venivano approvati i consuntivi relativi al periodo gennaio 2004-dicembre 2011, non già dall’originario proprietario dell’immobile condominiale – deceduto nel 2009 –, bensì da uno degli eredi, della cui unica identità era stato notiziato l’amministratore del Condominio barese.

L’amministratore ricorreva al Giudice di Pace al fine di veder ingiungere questi al pagamento della somma di Euro 1.0006,55, oltre accessori e spese della procedura, pari agli oneri condominiali regolarmente approvati e non versati.

Il Giudice di Pace, in accoglimento del prefato ricorso ingiungeva all’erede il pagamento della somma (il riferimento è a D.I. n. 2037/2012, richiamato in Trib. Bari, Sez. III, sent. n. 1713, del 10.4.2024).

Avverso il provvedimento monitorio, l’erede proponeva tempestiva opposizione, contestando, tra l’altro, la parziarietà della obbligazione gestoria.

Faceva seguito la costituzione del creditore-opposto, il quale domandava anzitutto il rigetto della opposizione (e la conseguente conferma del titolo monitori) e, una volta esteso il contraddittorio agli altri eredi al tempo ignoti, la condanna di questi al pagamento in solido dell’importo oggetto della impugnata istanza monitoria.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione spiegata dall’erede ingiunto e concludeva per il rigetto della domanda di condanna solidale degli eredi tutti siccome avanzata dall’amministratore pro tempore del condominio al momento della integrazione del contraddittorio.

Il soccombente proponeva gravame dinanzi al Tribunale di Bari deducendo, a sostegno delle proprie pretese, la erronea motivazione adottata dal Giudice di prime cure per violazione del principio regolatore della materia di ...

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