Nella disciplina del condomìnio, se è vero che l’acquirente dell’unità immobiliare - che non fosse condòmino al momento in cui era insorto l’obbligo di partecipazione alle spese condominiali straordinarie - non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore (né per il tramite del vincolo solidale di cui all’art. 63 disp. att. c.c., né attraverso la previsione di cui alla comunione ordinaria ex art. 1104 c.c.), è altresì inconfutabile che l’esclusione di tale vincolo legale non impedisce alle parti di concordare contrattualmente (e con efficacia limitata al loro rapporto interno), che l’acquirente tenga indenne l’alienante delle spese sostenute a tale titolo (Cass., II, ord., 28 aprile 2021, n. 11199; Cass., VI-II, ord., 22 giugno 2017, n. 15547).
Si occupa di tale questione, ancora una volta, la Corte di cassazione con la pronuncia in epigrafe avente ad oggetto - con alcune peculiarità che si analizzeranno - l’interpretazione del quarto comma dell’art. 63 disp. att. c.c. (in forza del quale «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente») nonché del successivo quinto comma (introdotto dalla c.d. Riforma del condomìnio) il quale prevede che «chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».
Le due tipologie di solidarietà previste dalle menzionate disposizioni - aventi, com’è noto, ambiti di applicazione tutt’affatto differenti sebbene complementari - riguardano il rapporto che alienante ed acquirente hanno nei confronti condomìnio relativamente al pagamento dei contributi condominiali. La ratio della solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio si rinviene, con una facile intuizione, nel rafforzamento del diritto del creditore-condomìnio, ...