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Crowdfunding per le imprese: disposizioni di attuazione entrano in vigore a breve

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Fisco

Crowdfunding per le imprese: disposizioni di attuazione entrano in vigore a breve

martedì, 21 maggio 2024

Il 6 maggio 2024 la Banca d’Italia ha emanato le disposizioni di attuazione dell’articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese ed il Provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU serie generale n. 115 del 18 maggio 2024), entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione. In particolare, a partire dall’entrata in vigore delle suddette disposizioni, non si applicherà più il paragrafo 2.2 degli Orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti, relativo alla «Valutazione dell’idoneità degli esponenti» in quanto sostituito dal Capo II, paragrafo 3, delle medesime disposizioni. 

Scritto da: Malfatti Luca

Il provvedimento si compone di un Capo I denominato “Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione” e di un Capo II intitolato “Obblighi informativi del fornitore di servizi di crowdfunding nei confronti delle autorità competenti”. Il Capo I si compone di: i) premessa, ii) fonti normative, iii) definizioni, iv) destinatari e v) procedimenti amministrativi; il Capo II, invece, si compone di: i) comunicazioni alle Autorità competenti, ii) partecipanti al capitale dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding e iii) esponenti aziendali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.

Con specifico riferimento alle comunicazioni alle Autorità competenti, è richiesto che:

  • entro il 25 gennaio di ogni anno, gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia trasmettano a quest’ultima le informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503;
  • fornitori di servizi di crowdfunding comunichino alla Banca d’Italia e alla Consob le date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell’art. 15, par. 3, del Regolamento (UE) 2020/1503. Il provvedimento indica, a titolo esemplificativo, che sono modifiche sostanziali delle condizioni di autorizzazione, le variazioni rilevanti dei dispositivi di governance, dei meccanismi di controllo interno e dei servizi compresi nel programma di attività presentato in fase di autorizzazione (es., l’inclusione nel programma di attività di servizi ulteriori come la gestione individuale di portafogli di prestiti), la conclusione di nuovi accordi di esternalizzazione di funzioni operative e la perdita sopravvenuta dei requisiti di idoneità da parte di partecipanti al capitale ed esponenti aziendali;
  • entro il 30 aprile di ogni anno, i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding trasmettano alla Banca d’Italia le informazioni di cui al campo 15 dell’allegato al regolamento delegato (UE) ...
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