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Il contratto con se stesso dell'amministratore

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Condominio

Il contratto con se stesso dell'amministratore

venerdì, 17 maggio 2024

Il rapporto tra amministratore e condòmini è suggellato da un elemento speciale: la fiducia. I latini ne hanno parlato in termini di intuitus personae. La locuzione, da tradurre con l'italiano avuto riguardo alla persona, indica, nel linguaggio giuridico, quei negozi nei quali si ritengono di particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti. Ora, cosa succede se l’amministratore disattende questo amalgama? La vicenda giudiziaria che ci apprestiamo ad esaminare riguarda l’operato dell’amministratore nell’ambito di un mandato specifico di natura assembleare: trovare delle imprese da sottoporre all’adunanza per discutere e deliberare in tema di appalto di opere del superbonus 110%. La scelta dell’amministratore è ricaduta su una sua impresa - che aveva da poco costituito con altri soci – veicolata ai condòmini in assenza di alcun competitor, per ogni dovuta comparazione, e senza la precisazione che essa azienda fosse, in parte, anche sé riconducibile soggettivamente.

Scritto da: Dolce Rosario

Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Alessandria – e poi definito con sentenza nr 212 del 22 febbraio 2024 - ha ad oggetto il diritto dell’amministratore di chiedere ed ottenere nei confronti del Condominio, siccome precedentemente gestito, il compenso professionale (anche) per attività straordinaria, una volta intervenuta la revoca del proprio mandato prima della relativa scadenza naturale, senza che i lavori edili fossero neppure iniziati.

Il fatto

L’amministratore revocato aveva convenuto in giudizio il condominio chiedendo la condanna al pagamento delle somme dovutegli in ragione dell’asserito “mancato guadagno”, laddove collegato all’omessa esecuzione delle opere appaltate in favore di una impresa edile, in tema di Decreto rilancio. 

L’assemblea dei condòmini, invero, aveva appaltato l’esecuzione di opere manutentive straordinarie per l’esecuzione di interventi riconducibili al superbonus 110% – del valore di oltre un milione e cinquecento euro - ivi prevedendo il diritto al compenso dell’amministratore per la gestione dell’ “affare”, previa elargizione di un emolumento pari alla misura dell’1% del valore complessivo dell’opera. Ma anche la deliberazione era stata revocata, ponendo nel nulla l’iniziativa contrattuale che ne discendeva con l’impresa edile e tutte le conseguenze accessorie che da essa discendevano.

Il Condominio convenuto, costituitosi in giudizio, si è difeso avverso la domanda dell’ex mandatario deducendo che la revoca della delibera - intervenuta nelle more - fosse giustificata dall’avere scoperto ex post che l’impresa aggiudicataria dell’appalto di ingente valore era riconducibile personalmente allo stesso amministratore, in quanto socio fondatore.

In base a tali elementi, l’assemblea dei condòmini decideva, pertanto, di interrompere il rapporto professionale con il proprio mandante, tacciando la questione come un problema di fiducia verso lo stesso: da cui l’esercizio del diritto di recedere dalla relazione professionale e la caducazione di ogni ...

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