Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Alessandria – e poi definito con sentenza nr 212 del 22 febbraio 2024 - ha ad oggetto il diritto dell’amministratore di chiedere ed ottenere nei confronti del Condominio, siccome precedentemente gestito, il compenso professionale (anche) per attività straordinaria, una volta intervenuta la revoca del proprio mandato prima della relativa scadenza naturale, senza che i lavori edili fossero neppure iniziati.
Il fatto
L’amministratore revocato aveva convenuto in giudizio il condominio chiedendo la condanna al pagamento delle somme dovutegli in ragione dell’asserito “mancato guadagno”, laddove collegato all’omessa esecuzione delle opere appaltate in favore di una impresa edile, in tema di Decreto rilancio.
L’assemblea dei condòmini, invero, aveva appaltato l’esecuzione di opere manutentive straordinarie per l’esecuzione di interventi riconducibili al superbonus 110% – del valore di oltre un milione e cinquecento euro - ivi prevedendo il diritto al compenso dell’amministratore per la gestione dell’ “affare”, previa elargizione di un emolumento pari alla misura dell’1% del valore complessivo dell’opera. Ma anche la deliberazione era stata revocata, ponendo nel nulla l’iniziativa contrattuale che ne discendeva con l’impresa edile e tutte le conseguenze accessorie che da essa discendevano.
Il Condominio convenuto, costituitosi in giudizio, si è difeso avverso la domanda dell’ex mandatario deducendo che la revoca della delibera - intervenuta nelle more - fosse giustificata dall’avere scoperto ex post che l’impresa aggiudicataria dell’appalto di ingente valore era riconducibile personalmente allo stesso amministratore, in quanto socio fondatore.
In base a tali elementi, l’assemblea dei condòmini decideva, pertanto, di interrompere il rapporto professionale con il proprio mandante, tacciando la questione come un problema di fiducia verso lo stesso: da cui l’esercizio del diritto di recedere dalla relazione professionale e la caducazione di ogni ...