I casi
Due recenti pronunce, l’una del Tribunale di Pescara (Trib. Pescara 6 febbraio 2024, n. 241), l’altra del Tribunale di Como (Trib. Como, 7 gennaio 2024, n.23) si sono occupate del tema dell’obbligo di comunicazione dei dati dei condòmini morosi gravante sull’amministratore ai sensi dell’articolo 63 co.1 disp. att. c.c. Entrambe le pronunce prendono spunto da casi analoghi, nei quali a fronte di plurimi solleciti inviati da parte del creditore insoddisfatto del condominio, già munito di titolo esecutivo nei confronti di questo, l’amministratore forniva una documentazione incompleta (quanto ai millesimi o ai dati anagrafici) o non rispondeva affatto. In entrambe le ipotesi, pertanto, il creditore agiva per ottenere dal Tribunale una pronuncia di condanna alla comunicazione dei dati richiesti, indispensabili al fine di agire esecutivamente contro i condòmini morosi, la cui previa escussione costituisce –per di più- condizione per agire verso i condòmini in regola coi pagamenti (art. 63 co.2 disp. att. c.c.) qualora dai morosi non sia stato possibile ottenere soddisfazione; nell’uno come nell’altro caso, inoltre, la domanda veniva accompagnata –oltre che da una pretesa risarcitoria per il ritardo causato nell’azione esecutiva- da una richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c., per ottenere la coercizione indiretta dell’obbligo di facere oggetto della domanda principale.
Verificata, in entrambe le ipotesi, la ricorrenza di un inadempimento dell’amministratore all’obbligo de quo, sia il Tribunale di Pescara che quello di Como hanno pronunciato sentenza di condanna del medesimo, oltre risarcimento del danno, accompagnata inoltre dall’indicazione di una somma di denaro prevista a titolo di astreintes per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dell’obbligo.
Le due sentenze divergono, tuttavia, sotto il profilo della ricostruzione dogmatica dell’obbligo e sotto il profilo della legittimazione passiva all’azione: da una parte, infatti, secondo il Tribunale di ...