 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Codice del Consumo e clausole del regolamento condominiale

Articolo

Condominio

Codice del Consumo e clausole del regolamento condominiale

mercoledì, 24 aprile 2024

Con l’ordinanza 27 febbraio 20204, n. 5139, la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha ribadito la potenziale vessatorietà di una clausola relativa al pagamento delle spese condominiali, inserita nel regolamento di condominio, predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell’edificio e richiamato nel contratto di vendita dell'unità immobiliare concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente.

Scritto da: Ponsiglione Marco

1. Il fatto

Un Condominio chiedeva e otteneva l’emissione di decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali nei confronti di una condomina s.r.l.; avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Parma la società esperiva vittoriosamente opposizione. 

L’accoglimento dell’opposizione si fondava sulla nullità della delibera assembleare che aveva ripartito a maggioranza le spese anche a carico delle unità immobiliari ancora invendute, in violazione della clausola sottoscritta da tutti i condòmini nei loro rogiti di acquisto: tale clausola, in particolare, stabiliva che “in relazione alle unità immobiliari non alienate dalla società venditrice, si precisa che dette unità immobiliari non parteciperanno alle spese di gestione condominiale fino al momento in cui non verranno alienate; pertanto, dette unità immobiliari parteciperanno alle spese di gestione condominiale direttamente con i nuovi acquirenti”. Il Tribunale, da un lato, escludeva l’applicabilità del Codice del Consumo (entrato in vigore successivamente alla stipulazione dei rogiti dei condòmini) e, dall’altro, precisava che, comunque, le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico non possono, anche laddove si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti (nella fattispecie, dalla s.r.l.), considerarsi “predisposte” dal contraente stesso ai sensi dell’art. 1341 c.c. e dunque, pure se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione.

Avverso la pronuncia del Tribunale di Parma proponeva ricorso alcuni condòmini.

2. Il regolamento del Condominio

La pronuncia offre il destro per approfondire, in primo luogo, quella particolare figura rappresentata dal regolamento condominiale.

Preliminarmente, occorre distinguere i regolamenti di condominio di matrice assembleare da quelli di matrice contrattuale (sul punto, cfr. P. Scalettaris, Le clausole di natura contrattuale del regolamento di Condominio, in Immobili e proprietà, 2023, 8-9, p. 479).

Il regolamento di origine contrattuale ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati