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Sull’interesse ad impugnare le delibere condominiali ex art. 1137 codice civile

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Condominio

Sull’interesse ad impugnare le delibere condominiali ex art. 1137 codice civile

lunedì, 22 aprile 2024

Secondo l’ordinanza della Corte di cassazione n. 5129 del 27 febbraio 2024, sussiste l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., attraverso l’impugnativa prevista dall’art. 1137, comma 2, c.c., anche nel caso in cui la delibera assembleare abbia “semplicemente” incaricato l’amministratore di richiedere formalmente ad un condomino di rimuovere un’opera realizzata sulla porzione di proprietà esclusiva di quest’ultimo, perché ritenuta pregiudizievole per le parti comuni dell’edificio. Anche in tal caso, infatti, si crea una situazione di obiettiva incertezza in ordine al contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata dalla decisione collegiale.

Scritto da: Ciafardini Luciano

La vicenda

In riforma della decisione assunta in primo grado, la sentenza d’appello, sul gravame proposto da un condominio, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di una deliberazione assembleare che aveva dato mandato all’amministratore, in prima battuta, di inviare al condomino ricorrente una lettera raccomandata, con la richiesta di immediata rimozione della struttura realizzata sul balcone di pertinenza del suo appartamento, aderente alla vetrata del vano scala, che veniva così ritenuto privato di sufficiente luce; in mancanza di adempimento, la delibera impegnava il medesimo amministratore a denunciare all’autorità competente la situazione così creatasi. Secondo la corte distrettuale, infatti, l’impugnante risultava privo di interesse ad agire, per essere la delibera inidonea a determinare un mutamento pregiudizievole della posizione del condomino.

Con il ricorso per cassazione, il condomino originario attore contestava la natura di “deliberato privo di efficacia vincolante, ordinatoria e dispositiva”, riconosciuta alla decisione assembleare dalla corte d’appello, dovendosi piuttosto attribuire ad essa un contenuto sostanziale: si sarebbe trattato, in particolare, di un mandato ben specifico e preciso ad agire nei confronti del ricorrente, con suo danno diretto, immediato, attuale e concreto.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di legittimità (ordinanza 27 febbraio 2024, n. 5129) accoglie il ricorso proprio sul motivo appena illustrato, che consente al collegio di affrontare il profilo dell’individuazione dell’interesse ad agire per l’impugnazione di una deliberazione dell’assemblea condominiale.

L’interesse ad agire rientra tra le cosiddette condizioni dell’azione, qualificate come quei requisiti intrinseci della domanda che, appunto, condizionano l’attitudine del processo a pervenire alla pronuncia sul merito della pretesa (ossia sulla fondatezza o infondatezza della domanda), là dove, pur se inizialmente carenti, essi non sopravvengano nel corso del giudizio (MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Torino, 2022, 36-37, secondo cui le ...

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