Con l’ordinanza n. 5268/2024 del 28 febbraio 2024 la Suprema Corte di cassazione ha chiarito l’operatività dell’art. 2033 c.c. con riferimento al caso di versamenti eseguiti su conto corrente condominiale senza giustificazione. È stato, infatti, precisato che l’indebito oggettivo ex art 2033 c.c. fa sorgere il diritto in capo al solvens di ottenere la restituzione di quanto versato senza titolo all’accipiens che, nel caso in cui non riesca a dimostrare la motivazione del pagamento, è tenuto alla restituzione.
Nello specifico, l’ordinanza in commento ha rigettato il ricorso proposto da un condominio avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, con la quale era stata confermata la pronuncia del Giudice di Pace. La vicenda oggetto della pronuncia in commento traeva origine dal ricorso e dal decreto ingiuntivo con il quale un condominio aveva intimato ad altro condominio la restituzione di una somma di denaro che era stata corrisposta senza giustificazione causale, e quindi indebita. Avverso il predetto titolo proponeva opposizione l’intimato condominio, ma l’opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace. Il Tribunale di Milano, in sede di appello, confermava la decisione del Giudice di Pace, sostenendo che non era stata fornita la prova della esistenza di una giustificazione causale al trasferimento di denaro, che era stata provata la riferibilità del conto corrente al condominio opponente e che, inoltre, la condotta penalmente rilevante attribuibile all’amministratore del condominio non inficiava l’operatività del meccanismo di ripetizione previsto dall’art. 2033 c.c.
Il provvedimento in commento, oltre, come detto, a chiarire gli aspetti operativi della ripetizione dell’indebito con riferimento al conto corrente condominiale, conferma anche, ancora una volta, la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vero e proprio giudizio di merito sulla pretesa fatta valere e non, invece, come semplice impugnazione del decreto stesso. Inoltre, ...