 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
L’impugnazione delle delibere assembleari condominiali: l’interesse ad agire

Articolo

Condominio

L’impugnazione delle delibere assembleari condominiali: l’interesse ad agire

lunedì, 15 aprile 2024

Con una recente ordinanza (Cass. 27 febbraio 2024, n. 5129), la Suprema Corte di cassazione ha chiarito che l’impugnazione della delibera assembleare da parte di un condomino deve essere sostenuta dalla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla mera rimozione dell’atto, occorrendo peraltro distinguere l’interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l’interesse tutelato dal condomino attore; quest’ultimo, in particolare suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall’accoglimento della domanda.

Scritto da: Marzotti Pietro

Il fatto: 

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi nell’ambito di una controversia originata da un’impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta da un condomino avverso la delibera assembleare con cui si era dato incarico all’amministratore di inviare al medesimo condomino una raccomandata contenente la richiesta dell’immediata rimozione di una struttura realizzata sul balcone di pertinenza del suo appartamento e il ripristino dello stato dei luoghi, con la contestuale previsione che –in caso di rifiuto- l’amministratore avrebbe dovuto procedere a denunciare la situazione creatasi all’autorità competente; secondo la compagine condominiale, infatti, tali opere avrebbero recato nocumento all’edificio in quanto risultavano oscurare il vano scala (alla cui vetrata aderiva) ed indebitamente modificare il terrazzino di proprietà comune al quale il balcone era attiguo. L’impugnazione proposta avverso tale delibera era stata accolta dal giudice di prime cure, ma la sentenza era stata poi riformata in sede di appello, sul presupposto della carenza di interesse ad agire in capo al condomino che aveva proposto l’impugnazione, per essere la delibera impugnata inidonea a determinare un mutamento pregiudizievole della sua posizione. 

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il condomino attore in primo grado, lamentando: la tardiva costituzione del condominio convenuto in primo grado, avendo il medesimo depositato il proprio fascicolo con comparsa costituendosi in cancelleria solo dopo la chiusura dell’udienza di precisazione delle conclusioni e l’assegnazione della causa in decisione, con la conseguenza che la iniziale condizione di contumacia non sarebbe stata validamente rimossa e, perciò, la notificazione della sentenza di primo grado effettuata personalmente alla parte ex art. 292 co.4 c.p.c. avrebbe dovuto considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione ex art. 325 c.p.c., con conseguente tardività dell’appello proposto dal condominio; l’erronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 329 c.p.c. per la maturata ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati