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Responsabilità dell’amministratore di condominio nel sistema dei bonus fiscali

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Responsabilità dell’amministratore di condominio nel sistema dei bonus fiscali

mercoledì, 10 aprile 2024

La legge 11 dicembre 2012, n. 220, di riforma del condominio, ha attribuito in capo all'amministratore una vera e propria funzione contabile. Nell'espletamento di detta funzione, egli dovrà eseguire tutta una serie di adempimenti fiscali: il pagamento delle ritenute d'acconto; la certificazione dei pagamenti verso i fornitori; la compilazione e la presentazione del mod. 770; la compilazione del quadro K contenente i dati catastali del Condominio oggetto di interventi edilizi sulle parti comuni; l'elenco dell'ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal Condominio stesso; la cura degli adempimenti relativi alle pratiche di detrazione fiscale al fine di consentire ai condomini il recupero fiscale sulla propria dichiarazione dei redditi di parte delle somme versate per i lavori di manutenzione condominiale.

Nello specifico ambito delle agevolazioni fiscali introdotte dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto Rilancio), diversi sono i casi di condomini rimasti inermi di fronte allo scenario di cantieri deserti e lavori mai avviati (cfr. art. 121, commi 4 e 5, D.L. n. 34/2020). 

 

In questo contesto, particolare attenzione viene riservata alle responsabilità che gravitano sull’amministratore di condominio, figura professionale di rilievo addetta al corretto svolgimento della procedura del Superbonus e di altri bonus edilizi.

Scritto da: Servidio Salvatore

Cenni sulle agevolazioni Superbonus 

In breve, l'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 (legge n. 77/2020) ha introdotto disposizioni che consentono la detrazione, nella misura del 110% (c.d. ''Superbonus''), delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del ''Superbonus'' mediante una delle modalità previste dal successivo art. 121. In particolare, è possibile optare per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi, ovvero per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante. L'esercizio dell'opzione è comunicato dal beneficiario dell'agevolazione all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione mediante apposito modello (''Comunicazione'') approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, n. 35873. Tale termine relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 è stato prorogato al 4 aprile 2024, come da provvedimento n. 2024/53159 del 21 febbraio 2024 del Direttore dell'Agenzia delle entrate (v. Risposta a interpello 8 marzo 2024, n. 64).

Al riguardo, si rammenta che i cessionari utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, (sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario, ove il credito sia già stato parzialmente detratto). In particolare, il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del ...

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