Cenni sulle agevolazioni Superbonus
In breve, l'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 (legge n. 77/2020) ha introdotto disposizioni che consentono la detrazione, nella misura del 110% (c.d. ''Superbonus''), delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del ''Superbonus'' mediante una delle modalità previste dal successivo art. 121. In particolare, è possibile optare per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi, ovvero per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante. L'esercizio dell'opzione è comunicato dal beneficiario dell'agevolazione all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione mediante apposito modello (''Comunicazione'') approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, n. 35873. Tale termine relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 è stato prorogato al 4 aprile 2024, come da provvedimento n. 2024/53159 del 21 febbraio 2024 del Direttore dell'Agenzia delle entrate (v. Risposta a interpello 8 marzo 2024, n. 64).
Al riguardo, si rammenta che i cessionari utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, (sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario, ove il credito sia già stato parzialmente detratto). In particolare, il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del ...