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Assemblea di condominio ed interesse ad impugnare

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Assemblea di condominio ed interesse ad impugnare

venerdì, 29 marzo 2024

L’interesse ad agire “colora” ogni azione giudiziaria, rappresentando il parametro primario di valutazione circa l’utilità effettiva del ricorso all’A.G.: quando, però, si tratta di calare l’istituto nel contesto delle impugnative assembleari, le peculiarità disciplinari del condominio emergono prepotentemente e la “semplicità” con cui l’argomento viene generalmente affrontato si trasforma in “problematizzazione” (forse anche eccessiva).

Scritto da: Chiesi Gian Andrea

1. Le patologie che affliggono le delibere assembleari.

Come più volte ricordato nei precedenti interventi svolti in questa Rivista, l’assemblea di condominio rappresenta il vero e proprio “cuore pulsante” dell’organizzazione condominiale, trattandosi, secondo una definizione ricorrente - in dottrina come in giurisprudenza - dell’organo sovrano cui è deputata l’amministrazione delle parti e dei servizi comuni: precisazione di rilievo, se si considera che l’unico vero limite all’espansione dei poteri assembleari va rinvenuto nel divieto (oltre che di violare la legge ovvero specifiche prescrizioni contenute nel regolamento contrattuale di condominio, anche) di realizzare finalità estranee alla comunità condominiale (Cass., 6 marzo 2007,  n. 5130).

L’organo in questione “parla” attraverso atti - da approvare sulla base di maggioranze “variabili”, a seconda dei quorum costitutivi e deliberativi all’uopo indicati dall’art. 1136 c.c. ovvero dalle norme speciali integrative della previsione codicistica, in relazione alla tempistica della convocazione (prima o seconda) ed all’argomento all’ordine del giorno -  che assumono il nome di “delibere” (da non confondere con il verbale che le raccoglie, il quale, ove munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata. Cfr. Cass., 9.5.2017, n. 11375): queste, ove esorbitino dallo schema legale, vanno tuttavia incontro alla (possibile) sanzione dell’annullamento o della declaratoria di nullità, secondo un percorso chiaramente indicato da Cass., Sez. Un., 14.4.2021, n. 9839 che ha meglio perimetrato i contorni applicativi dei principi a suo tempo esposti da Cass., Sez. Un., 7.3.2005, n. 4806, in tema di distinzione, per l’appunto, tra delibere assembleari nulle ed annullabili, al contempo, definitivamente superando la limitazione alla sindacabilità, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, dell’eventuale nullità o annullabilità inficianti la delibera sottesa alla richiesta monitoria, a suo tempo affermata da Cass., Sez. Un., 27.2.2007, n. ...

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