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Le tabelle millesimali, con particolare riferimento al supercondominio

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Condominio

Le tabelle millesimali, con particolare riferimento al supercondominio

mercoledì, 27 marzo 2024

Con l’ordinanza n. 2406/2024 del 25 gennaio 2024, la Corte di cassazione enuncia plurimi principi di diritto, riassumibili come segue: le maggioranze del supercondominio si calcolano, sotto il profilo personale, in relazione al numero di contitolari delle parti comuni in discussione e, sotto il profilo reale, in relazione al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, nella vigenza dell’art. 67, comma 3); tali valori, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella, da approvare con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., ove ricognitiva dei valor immobiliari, oppure all’unanimità, ove derogatoria dei valori, non essendo comunque configurabile una formazione della tabella millesimale per "facta concludentia".

Scritto da: Cice Giovanna

Il supercondominio. 

Nel silenzio del codice del ’42, il supercondominio è nato, dapprima, ipso facto, perché nelle fattispecie pratiche, si è verificato che “un bene comune fosse a servizio di più edifici condominiali tra loro autonomi” e, successivamente, ha ottenuto riconoscimento giuridico, ipso iure, avendo la giurisprudenza affermato che non occorre nessuna delibera costitutiva del supercondominio, dal momento che, analogamente a quanto accade in tema di Condominio, il supercondominio nasce, ove il titolo non disponga altrimenti, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condòmini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, "pro quota", ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati (così Cass. civ., 10 dicembre 2019, n. 32237, annotata da C. Scarpa, Il supercondominio: più condòmini o più condominii?, in Imm. prop., 2020, 300; Il supercondominio dopo la legge di riforma, di G. Bordolli, in Immobili e proprietà, 2013, 8-9, 484 ). 

In mancanza di un espresso referente normativo, la dottrina dell’epoca (Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli e Natoli, in Diritto civile, II, Diritti reali, Torino, 1988, 341) rinvenne il fondamento del supercondominio negli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., norme che – nel disciplinare lo scioglimento di un unico originario Condominio – prevedono che lo scioglimento è possibile anche se restano in comune, tra i due Condomiinii nati in seguito allo scioglimento, alcune delle cose come quelle indicate esemplificativamente nell’art. 1117 cod. civ.. In sostanza, la norma conferma che la comunione di alcune aree e servizi, strumentali al miglior godimento delle unità individuali, non priva di autonomia i singoli Condominii che, seppur connessi per alcuni beni comuni, restano comunque tra loro strutturalmente distinti (anche Cass. civ. n. 11276/1995; Cass. civ. n.  8066/2005, recependo la dottrina, ...

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