Il contenuto, il trattamento dei dati personali e le variazioni soggettive dei condomini
Il registro di anagrafe condominiale costituisce una novità della riforma del condominio operata dalla L. 220/2012, che ha introdotto il n. 6) al comma 1 dell’art. 1130 c.c., relativo alle attribuzioni dell’amministratore condominiale.
Il registro contiene le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio, secondo quanto precisato dall’art. 1, comma 9 lett. c) D.L. 145/2014, convertito in L. 9/2014. Se l’immobile è in comunione, in comunione legale fra i coniugi o in comunione tra due soggetti uniti civilmente o conviventi ex art. 1, comma 50 L. 76/2016, il registro conterrà i dati di tutti i comunisti, anche se poi dovrà essere nominato un rappresentante comune ex art. 67, comma 2 disp. att. c.c. (v. M. MONEGAT, Le nuove famiglie e le regole condominiali, in Imm. & propr., 2016, 10, p. 563).
Da un’attenta lettura si coglie subito un profilo che merita una riflessione. La norma non si limita a fare riferimento ai dati dei condomini, cioè dei titolari di diritti reali sulle unità immobiliari site nel condominio, ma cita espressamente anche quelli dei titolari di diritti personali di godimento, ovvero, nella maggior parte dei casi, gli inquilini che hanno stipulato con il proprietario un contratto di locazione.
La stranezza deriva dal fatto che l’ordinamento non attribuisce direttamente ai conduttori i diritti e le facoltà proprie dei condomini in termini di partecipazione alle scelte gestorie, alle spese, alla destinazione delle parti comuni o alla prestazione dei servizi nell’interesse ...