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Il registro di anagrafe condominiale

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Condominio

Il registro di anagrafe condominiale

mercoledì, 13 marzo 2024

Con la riforma del condominio del 2012, l’amministratore ha l’obbligo di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, che, contenendo i dati personali dei condomini e dei titolari di diritti personali di godimento, gli impone il rispetto dei principi a tutela del diritto alla privacy nel loro uso e trattamento. La sua istituzione è significativa in ordine all’individuazione dei soggetti che devono essere convocati all’assemblea condominiale, ai fini della costituzione e della validità delle delibere adottate (art. 1136, comma 6 c.c.), di chi ha diritto di intervenire e di votare, così come per il riparto delle spese comuni e la legittimazione passiva rispetto alla pretesa di pagamento delle stesse (art. 1123 c.c.).

Scritto da: Panu Silvia

Il contenuto, il trattamento dei dati personali e le variazioni soggettive dei condomini

Il registro di anagrafe condominiale costituisce una novità della riforma del condominio operata dalla L. 220/2012, che ha introdotto il n. 6) al comma 1 dell’art. 1130 c.c., relativo alle attribuzioni dell’amministratore condominiale.

Il registro contiene le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio, secondo quanto precisato dall’art. 1, comma 9 lett. c) D.L. 145/2014, convertito in L. 9/2014. Se l’immobile è in comunione, in comunione legale fra i coniugi o in comunione tra due soggetti uniti civilmente o conviventi ex art. 1, comma 50 L. 76/2016, il registro conterrà i dati di tutti i comunisti, anche se poi dovrà essere nominato un rappresentante comune ex art. 67, comma 2 disp. att. c.c. (v. M. MONEGAT, Le nuove famiglie e le regole condominiali, in Imm. & propr., 2016, 10, p. 563).

Da un’attenta lettura si coglie subito un profilo che merita una riflessione. La norma non si limita a fare riferimento ai dati dei condomini, cioè dei titolari di diritti reali sulle unità immobiliari site nel condominio, ma cita espressamente anche quelli dei titolari di diritti personali di godimento, ovvero, nella maggior parte dei casi, gli inquilini che hanno stipulato con il proprietario un contratto di locazione. 

La stranezza deriva dal fatto che l’ordinamento non attribuisce direttamente ai conduttori i diritti e le facoltà proprie dei condomini in termini di partecipazione alle scelte gestorie, alle spese, alla destinazione delle parti comuni o alla prestazione dei servizi nell’interesse ...

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