Il conto corrente condominiale è al centro di un giudizio avente ad oggetto la valuta con cui è redatto il rendiconto annuale di gestione. Si tratta di un caso singolare, occorso oltre le latitudini del Paese poste a confine con la Svizzera (il condominio è ubicato nella città di “Campione d’Italia”), e ci permette di esaminare, in senso più ampio, il valore del conto corrente condominiale.
La valutazione giudiziaria a cui è stato chiamato il Tribunale di Como era tutta incentrata nel considerare legittimo o meno un rendiconto redatto in valuta estera o, meglio, nel ritenere legittima la prassi invalsa sull’estensione del documento di gestione in duplice copia: da una parte in euro e, dall’altra, in franchi svizzeri (la sentenza che ha poi definito il giudizio è la n. 1261 del 13 novembre 2023).
Ora, del conto corrente condominiale ne parla l’articolo 1129, codice civile, affermandone l’esistenza in ragione degli adempimenti posti a carico dell’amministratore, il quale «è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».
La nuova disposizione, introdotta dalla legge di riforma del condominio 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 18 giugno 2013, non rappresenta certo una novità assoluta. Già in precedenza, infatti, la giurisprudenza aveva più volte affermato dapprima l’opportunità, poi un vero e proprio obbligo dell’amministratore di far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato al condominio, anche al fine di “evitare che possa sorgere confusione tra il patrimonio dei diversi enti di ...