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Le Sezioni Unite confermano la configurabilità della servitù di parcheggio

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Condominio

Le Sezioni Unite confermano la configurabilità della servitù di parcheggio

mercoledì, 06 marzo 2024

 

Con la sentenza del 13 febbraio 2024, n. 3925, la Suprema Corte nella sua massima composizione ha affermato che in tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di una servitù avente a oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui, purché, in base all’esame del titolo e a una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di un altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione.

Scritto da: Panu Silvia

Il caso

I proprietari di alcuni fondi li hanno divisi e alienati a due distinti acquirenti, costituendo, nel primo atto notarile di vendita, una servitù di parcheggio temporaneo, di transito e di manovra di automezzi a carico di un fondo e a favore dell’altro. 

L’acquirente del fondo gravato dalla servitù ha agito in giudizio avverso i venditori per ottenere l’accertamento della nullità del contratto costitutivo del diritto di godimento. 

Il Tribunale territorialmente competente prima, e la Corte d’appello poi, hanno rigettato la domanda di nullità del contratto, sostenendo che l’appellante, al momento dell’acquisto, era perfettamente consapevole dell’esistenza di una servitù di parcheggio sul fondo, poiché la stessa era stata debitamente riportata nell’atto di trasferimento. Dal contratto costitutivo della servitù era emersa l’intenzione dei contraenti di attribuire all’acquirente del fondo un diritto reale di godimento e, dal momento che tale diritto non svuotava completamente quello di proprietà avente per oggetto il fondo servente, che poteva essere utilizzato sfruttando il sottosuolo e compiendo attività non incompatibili con il parcheggio (non rilevando a tal fine la destinazione agricola del fondo), l’eccezione di nullità era priva di fondamento. Erano riscontrabili altresì tutti gli elementi tipici del diritto di servitù, tra cui la precisa localizzazione (erano state individuate tutte le particelle catastali interessate dalla servitù), la specificità, la determinatezza e l’inseparabilità rispetto ai fondi, e comunque l’appellante non aveva fornito piena prova della carenza di utilità della servitù, che invece era data proprio dalla possibilità di fornire piazzali adeguati all’acquirente dell’altro fondo a vocazione industriale per la sua attività.

L’acquirente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi, ma il difensore del ricorrente, rilevando un contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità di costituire e riconoscere una servitù prediale di ...

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