Il caso
I proprietari di alcuni fondi li hanno divisi e alienati a due distinti acquirenti, costituendo, nel primo atto notarile di vendita, una servitù di parcheggio temporaneo, di transito e di manovra di automezzi a carico di un fondo e a favore dell’altro.
L’acquirente del fondo gravato dalla servitù ha agito in giudizio avverso i venditori per ottenere l’accertamento della nullità del contratto costitutivo del diritto di godimento.
Il Tribunale territorialmente competente prima, e la Corte d’appello poi, hanno rigettato la domanda di nullità del contratto, sostenendo che l’appellante, al momento dell’acquisto, era perfettamente consapevole dell’esistenza di una servitù di parcheggio sul fondo, poiché la stessa era stata debitamente riportata nell’atto di trasferimento. Dal contratto costitutivo della servitù era emersa l’intenzione dei contraenti di attribuire all’acquirente del fondo un diritto reale di godimento e, dal momento che tale diritto non svuotava completamente quello di proprietà avente per oggetto il fondo servente, che poteva essere utilizzato sfruttando il sottosuolo e compiendo attività non incompatibili con il parcheggio (non rilevando a tal fine la destinazione agricola del fondo), l’eccezione di nullità era priva di fondamento. Erano riscontrabili altresì tutti gli elementi tipici del diritto di servitù, tra cui la precisa localizzazione (erano state individuate tutte le particelle catastali interessate dalla servitù), la specificità, la determinatezza e l’inseparabilità rispetto ai fondi, e comunque l’appellante non aveva fornito piena prova della carenza di utilità della servitù, che invece era data proprio dalla possibilità di fornire piazzali adeguati all’acquirente dell’altro fondo a vocazione industriale per la sua attività.
L’acquirente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi, ma il difensore del ricorrente, rilevando un contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità di costituire e riconoscere una servitù prediale di ...