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Il compenso dell’amministratore di condominio: questioni rilevanti

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Il compenso dell’amministratore di condominio: questioni rilevanti

mercoledì, 28 febbraio 2024

Il contratto di amministrazione condominiale è considerato, con orientamento ormai divenuto costante, un contratto tipico, il cui contenuto si ricava dagli articoli 1129-1131 c.c. e che, in via residuale, trova regolamentazione nelle norme dettate dal legislatore in tema di mandato (artt. 1703 ss. c.c.). L’amministratore ha diritto, per l’attività svolta, a ricevere un compenso dai condòmini (art. 1720 c.c.) e, anzi, l’attività di amministrazione condominiale viene sempre più spesso svolta su base imprenditoriale da società anche di notevoli dimensioni che svolgono gli incarichi affidati con finalità lucrative. 

In relazione al tema del compenso dell’amministratore si vogliono prendere in considerazione tre profili: la onnicomprensività del compenso dell’amministratore e la possibilità di riconoscergli compensi ulteriori per l’attività svolta; la sindacabilità, da parte del giudice, del compenso riconosciuto all’amministratore dall’assemblea per l’attività svolta, ove questo venga contestato da taluno dei condòmini; la questione della nullità della nomina ove non sia stato espressamente indicato l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta all’atto dell’accettazione della nomina o del rinnovo. 

Scritto da: Marzotti Pietro

1. Onnicomprensività del compenso dell’amministratore

L’importo che l’assemblea decide di corrispondere all’amministratore quale compenso della gestione deve ritenersi remunerativo di tutta l’attività globalmente considerata che egli svolge. La giurisprudenza di legittimità ha, in particolare, specificato che per tutte le attività connesse ed indispensabili allo svolgimento dell’attività gestoria cui egli è chiamato, all’amministratore non spetta un compenso ulteriore (si veda in particolare Cass. 12 marzo 2003, n. 3596, che ebbe riguardo ad un caso in cui l’amministratore chiedeva una retribuzione ulteriore per aver partecipato alle assemblee condominiali; in quell’occasione, la Corte ebbe a specificare come sia regola generale attinente al mandato quella secondo cui chi assume l’incarico è tenuto allo svolgimento anche di quelle attività funzionali alla realizzazione di quelle per cui il mandato fu precipuamente conferito: «[…] anche il mandato speciale comprende tutti gli atti necessari al conseguimento dell'incarico ed alla sua precisa esecuzione, a maggior ragione il mandato generale ex lege riguardante l'amministratore del condominio comporta l'obbligo di compiere, oltre le attività espressamente elencate dal codice, anche gli atti preparatori e strumentali, nonché quelli ulteriori, che dei primi costituiscono il necessario completamento; quindi, gli atti che si riconnettono all'attività prevista dalla legge e ne raffigurano lo svolgimento naturale»; nello stesso senso anche Cass. 28 aprile 2010, n. 10204); “a parte”, casomai, potranno retribuirsi quelle attività che esulino dall’oggetto dell’incarico purché –stante l’articolo 1129 co. 14 c.c., per come modificato dalla legge n. 220/2012- tale remunerazione “ulteriore” sia stata analiticamente indicata dall’amministratore all’atto della nomina; resta in ogni caso facoltà dell’assemblea, ciò rientrando nei suoi poteri deliberativi, la decisione circa la corresponsione di un compenso aggiuntivo all’amministratore (in questo senso si veda Cass. 2 marzo 2018, n. 5014: «In tema di condominio, per quanto l’attività dell’amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei ...

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