 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Tabelle millesimali e supercondominio (Cass. 25 gennaio 2024, n. 2406)

Articolo

Condominio

Tabelle millesimali e supercondominio (Cass. 25 gennaio 2024, n. 2406)

venerdì, 23 febbraio 2024

Con l'ordinanza n. 2406/2024, la Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già noto in dottrina e giurisprudenza, per cui l’atto di approvazione (e quello di revisione) delle tabelle millesimali, allorquando esso non tenda a derogare ai criteri e ai valori stabiliti dal combinato disposto di cui agli artt. 1118 c.c. e 68 disp. att. c.c., ha valore meramente dichiarativo/ricognitivo e non negoziale.

Da tale assunto, i Giudici traggono spunto per soffermarsi sui quorum assembleari del supercondominio, sui relativi meccanismi di calcolo, sull’onere della prova e chiarire, volgendo lo sguardo al versante squisitamente processuale, a quale scopo deve tendere l’indagine del Decidente.

Scritto da: Impellizzeri Salvatore

Il fatto. 

Risulterà per certo utile fornire al lettore una breve sintesi sui fatti giunti al vaglio dei Supremi Giudici.

Il Tribunale di Torino con sentenza n. 2018/2018 accoglieva l’impugnazione ex art. 1137 c.c. (per quel che qui rileva, si veda il secondo comma della disposizione in esame, per cui “... Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e della data di comunicazione della deliberazione per gli assenti...”) avanzata da uno dei condomini del (più ampio) complesso del Supercondominio di cui faceva parte, con precipuo riferimento ad alcuni punti delle delibere approvate dalla relativa assemblea nella riunione tenutasi in data 11.2.2016, per l’erronea determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

Il Tribunale Adito, rilevato preliminarmente come il Supercondominio de quo fosse composto da tre lotti e che i regolamenti condominiali contenessero differenziate tabelle di ripartizione delle spese in relazione ai predetti lotti, non essendo le relative quote immediatamente riferibili alle rispettive quote millesimali di proprietà e, pertanto, ritenendo non attendibile la determinazione delle relative quote, concludeva nel senso che una situazione di tal fatta conduceva – e non poteva non condurre – alla annullabilità delle deliberazioni adottate.

Avverso il predetto provvedimento il Supercondominio interponeva gravame.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1975, del 12.12.2019, rigettava l’impugnazione, aderendo alla prospettazione del Giudice a quo.

Segnatamente, i Giudici affermavano che in ipotesi di “supercondominio” la presenza di “più tabelle” era necessaria, sicché una avrebbe dovuto concernere i millesimi supercondominiali e l’altra, invece, avrebbe dovuto riferirsi ai singoli ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati