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Come deve muoversi l’associazione che intenda passare da riconosciuta a non riconosciuta? I chiarimenti in un recente studio del Notariato

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Come deve muoversi l’associazione che intenda passare da riconosciuta a non riconosciuta? I chiarimenti in un recente studio del Notariato

mercoledì, 14 febbraio 2024

Alla domanda su come inquadrare normativamente il passaggio da associazione riconosciuta ad associazione non riconosciuta e quali sono i passi da seguire, ha fornito una risposta il recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato (studio n. 16/2023), pubblicato lo scorso 6 dicembre 2023.
I notai ritengono che l’ipotesi di trasformazione dell’associazione da riconosciuta a non riconosciuta sia simile a quella delle fondazioni che assumono la veste di associazioni non riconosciute e quindi prive di personalità giuridica, tuttavia a differenza di queste, per il notariato, quella dell’associazione, non rientra tra le situazioni regolate dall’articolo 42-bis del Codice Civile che si riferisce agli enti no profit.

Scritto da: Spedicato Annalisa

Il Consiglio dell’Ordine del Notariato ha esaminato il caso delle associazioni riconosciute che decidono, per perdita dei requisiti, di trasformarsi in associazioni non riconosciute. Si tratta, scrivono i notai, di una situazione non affrontata dalla dottrina e non apparentemente regolata a livello normativo, che richiede chiarimenti in particolare dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, rispetto alle associazioni riconosciute (anche con specifico riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche), interessate ad assumere la qualifica di Enti No Profit con la registrazione al Registro Unico del Terzo Settore, senza però conservare la personalità giuridica, generalmente per assenza di un patrimonio adeguato.


La situazione per i notai andrebbe ricondotta tra le ipotesi riferite alla modifica dello statuto dell'associazione, con la conseguente competenza dei soci in assemblea straordinaria che verbalizzano la perdita della qualifica e adottano la decisione di trasformazione dell’associazione, l’intervento notarile, se previsto dallo statuto (in quanto si tratta di modifica statutaria) e la successiva annotazione da parte dello stesso notaio nei registri appositi (Prefettizio/regionale, Runts o Ras).

Ma andiamo con ordine e vediamo perché il notariato è giunto a tale conclusione.

Innanzitutto, i notai partono dalle ipotesi espressamente previste dal nostro Codice Civile per la nascita delle associazioni non riconosciute, passando a spiegare che lo stesso Codice Civile non disciplina l’ipotesi del passaggio da associazioni riconosciute ad associazioni non riconosciute e questo ha portato ad una divisione di orientamento tra gli interpreti, ossia tra coloro che inquadrano il passaggio da associazione riconosciuta ad associazione non riconosciuta (e viceversa) nell’articolo 42-bis cod. civ. e quindi ritenendolo una vera e propria trasformazione e coloro che, invece, pongono il fenomeno nell’ambito delle vicende dell’ente tipologicamente neutre che, quindi, escono fuori dalle ipotesi previste dal suddetto articolo del Codice, indirizzato esclusivamente, sull’evento della trasformazione da associazione (riconosciuta ...

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