La vicenda
La società attrice conveniva in giudizio il Supercondominio innanzi al Tribunale territorialmente competente affinchè dichiarasse, per quanto di interesse, la nullità della delibera impugnata poiché viziata nella parte in cui aveva approvato la conferma dell'amministratore in violazione della previsione normativa di cui agli artt. 71 bis disp. att. c.c. e 1129, comma 12 c.c., e ciò in assenza dell'indicazione dei dati anagrafici e professionali del professionista nonché dell'importo del compenso mensile dovuto per l'attività svolta, mancando altresì l'allegazione del preventivo che questi avrebbe dovuto obbligatoriamente redigere inserendo tutti i dati ex lege richiesti.
La domanda è stata accolta dal Giudice di prime cure.
Avverso detta sentenza il Supercondominio ha proposto appello innanzi alla Corte territoriale chiedendo, con riguardo al profilo attenzionato, il rigetto della domanda di declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del 17.09.2019, formulata dall’appellata in primo grado, in considerazione del fatto che i requisiti personali e professionali dell'amministratore era ben noti ai condomini e comunque provati.
In particolare, l’appellante evidenziava che i condomini avevano deliberato l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2020, nel quale avevano indicato anche il compenso spettante all'amministratore, rimasto invariato rispetto a quello dell'annualità precedente; precisavano altresì che la lamentata omissione non comporterebbe la nullità della delibera, non integrando un elemento costitutivo della stessa ma un adempimento da poter porre in essere anche successivamente.
La decisione della Corte d’Appello
Il giudice di secondo grado, con la sentenza n. 1201/2023, ha ritenuto infondato il motivo di appello formulato dal Supercondominio ed ha confermato la sentenza di primo grado.
L’aspetto centrale della vicenda attiene alla validità di una delibera condominiale ove il consesso procedeva alla conferma dell’amministratore di Condominio ...