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L’imposta sostitutiva 2023 sulle rivalutazioni del TFR

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Lavoro

L’imposta sostitutiva 2023 sulle rivalutazioni del TFR

lunedì, 12 febbraio 2024

1. Premessa

In prossimità della scadenza per il saldo relativo al 2023 (16.02.2024; l’acconto è scaduto il 18.12.2023), presentiamo un promemoria in tema di imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del Tfr, preceduto dal riepilogo della normativa di base. Questa è rimasta invariata per anni, e solo otto anni fa ha avuto una modifica, consistente nella variazione dell’aliquota di tassazione, che è passata (dal 2015, appunto) dallo storico 11% al 17%, che vale quindi anche per quest’anno (variazione apportata dalla Legge di Stabilità 2015: L. 23.12.2014 n. 190, art. 1, comma 623).

Scritto da: Menciassi Daniele

Preliminarmente, però, rileviamo che dopo l’avvio massiccio (dal 2007) della previdenza complementare e/o eventualmente del versamento obbligatorio al fondo di Tesoreria dell’Inps (per le aziende con almeno 50 dipendenti) delle quote di Tfr maturate, gli adempimenti inerenti alla rivalutazione del Tfr e l’imposta sostitutiva sono stati a suo tempo delineati nel “Tfr-Forum” del maggio 2007, organizzato dai Consulenti del lavoro, Ministero del lavoro, Agenzia delle Entrate, Inps e stampa specializzata, e dai pochi dettagli in più che sono poi stati dati con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70 del 18.12.2007 (paragrafo 7) e con il messaggio Inps n. 5859 del 7.3.2008 (paragrafo 2).

Dal “Tfr-Forum” e dai citati documenti di prassi, ancor oggi tutti validi, si è avuta conferma di quanto segue:

•le quote di Tfr che vengono periodicamente versate ai vari fondi di previdenza complementare a cui i lavoratori hanno aderito, non sono più considerate Tfr a disposizione del lavoratore presso il datore di lavoro, per cui il datore stesso non deve riconoscere alcuna rivalutazione e non deve, quindi, calcolare nessuna imposta sostitutiva;

•i Tfr che vengono mantenuti in azienda, invece, continuano ad essere soggetti alla normativa ormai nota; pertanto, in relazione ad essi continuano ad applicarsi la rivalutazione e la corrispondente imposta sostitutiva; ciò interessa:

-il Tfr maturato fino al 31.12.2006,che rimane comunque in azienda;

-la parte di Tfr del 2007 e degli anni seguenti che non viene versata al fondo a cui il lavoratore ha aderito (ad esempio, se al fondo viene versato il 40% del Tfr, l’altro 60% rimane in azienda ed è soggetto alla normale rivalutazione e corrispondente imposta sostitutiva);

•le aziende con almeno 50 dipendenti, che sono tenute a versare all’Inps (Fondo di Tesoreria) il Tfr maturato dal 2007 ...

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