Dati del processo
Nella vicenda di cui all’ordinanza ordinanza 9 gennaio 2024, n. 756 in esame, un funzionario dell’Amministrazione finanziaria aveva proposto quattro ricorsi avente ad oggetto altrettanti avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2008 al 2011, con i quali, sulla base delle operazioni su conto corrente ed extraconto, erano stati accertati rilevanti redditi da lavoro autonomo per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, in relazione all'attività di amministratore di quattro condomini svolta in un arco di tempo compreso tra 1'1 gennaio 2006 e il 20 febbraio 2012.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi di parte provata riuniti, mentre la Commissione tributaria regionale, adita da entrambi i contendenti, ha accolto i ricorsi del contribuente limitatamente al reddito desunto dai prelevamenti di conto corrente bancario e alla parte della pretesa tributaria concernente l’IRAP, motivando tra l’altro che:
a) era innanzitutto incontroversa la circostanza che il contribuente avesse esercitato professionalmente l’attività di amministratore professionale di condominio, poiché nella vertenza era in discussione solo se tale attività fosse stata svolta in favore di uno o più complessi condominiali;
b) l'attività svolta doveva ritenersi soggetta ad IVA, giacché, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate»; l'art. 3 sanciva che «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte» e l'art. 5 (concernente precipuamente l’esercizio di arti e professioni) specificava ...