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Il nuovo regime IVA degli enti sportivi dilettantistici

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Il nuovo regime IVA degli enti sportivi dilettantistici

lunedì, 22 gennaio 2024

Il 17 agosto 2023 è entrato in vigore l’art. 36-bis del D.L. 22.6.2023 n. 75 (c.d. decreto “P.A.-bis”) che ha introdotto un regime di esenzione IVA per i servizi strettamente connessi con la pratica dello spor, compresi quelli didattici e formativi, per gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 del D.lgs. 28.2.2021 n. 36 (associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché enti del Terzo Settore).

La norma genera non pochi dubbi interpretativi, da un lato anticipando il regime di esenzione previsto dall’art. 5, comma 15-quater, del D.L. 21.10.2021 n. 146, che entrerà in vigore dal primo luglio 2024, e dall’altro coesistendo con il regime di esclusione di cui all’art. 4, commi 4, 5, 6 e 7, del D.P.R 26.10.1972 n. 633 attualmente in vigore.

Il quadro normativo attualmente vigente in materia di IVA per gli enti sportivi dilettantistici è definito dall’art. 4, co. 4, del D.P.R 26.10.1972 n. 633; nello specifico, il comma 4 stabilisce che non rientrino nell’ambito applicativo dell’IVA:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate delle associazioni sportive dilettantistiche verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto,
  • effettuate a favore di soci, associati o partecipanti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Il comma 7 prevede poi che l’esclusione dall’ambito applicativo IVA non sia assoluta ma si applichi a condizione che le associazioni sportive dilettantistiche uniformino i propri atti costitutivi o statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, alle seguenti clausole:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti ...

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