La facoltà è prevista solo per i soggetti esercenti attività di impresa che, nella redazione del bilancio di esercizio, non adottano gli IAS ma adottano i principi contabili interni; con la precisazione che i soggetti in contabilità semplificata sono esclusi dall’ambito applicativo in quanto per tali soggetti le variazioni di magazzino non rilevano ai fini della determinazione del risultato di esercizio.
I beni oggetto di tali regolarizzazioni sono quelli di cui all’art. 92 del TUIR, in particolare si tratta di beni merce, materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; restano non regolarizzabili le rimanenze di magazzino riferite a commesse infrannuali e pluriennali.
Tale adeguamento può avvenire:
- eliminando esistenze iniziali che siano per quantità o per valore superiori a quelle effettive
- iscrivendo esistenze iniziali omesse in precedenza
Dalla lettura della norma letterale, sembrerebbe possibile eliminare le esistenze iniziali errate per quantità o per valore, mentre sembrerebbe possibile iscrivere le esistenze inziali omesse soltanto per errori nelle quantità (inferiori a quelle reali) e non per adeguare valori inferiori ai reali.
L’adeguamento prevede il versamento di imposte;
- nel caso di eliminazione di esistenze iniziali sono previsti:
versamento IVA determinata applicando l’aliquota media dell’anno 2023 al valore eliminato moltiplicato un coefficiente di maggiorazione specifico per attività (determinato da un successivo decreto):
aliquota IVA media 2023 x (valore eliminato x coefficiente di maggiorazione)
L’aliquota media IVA 2023 si ottiene tramite il rapporto tra l’IVA sulle operazioni imponibili dedotta l’IVA sulle cessioni di beni ammortizzabili e il volume di affari:
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