 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Creditore del condominio e responsabilità dell’amministratore per mala gestio

Articolo

Condominio

Creditore del condominio e responsabilità dell’amministratore per mala gestio

venerdì, 19 gennaio 2024

Con la sentenza 3 ottobre 2023, n, 3909, la Seconda Sezione del Tribunale Civile di Napoli Nord ha ribadito il principio per cui l’amministratore di uno stabile condominiale, in quanto mandatario dello stesso (o, meglio, dei singoli condomini), non può rispondere direttamente verso i terzi, in via extracontrattuale, dell’eventuale “cattiva gestione” dei conti, non sussistendo alcuna legittimazione passiva del medesimo in un contenzioso avente a oggetto il risarcimento dei danni così cagionati in capo ai singoli creditori.

Scritto da: Impellizzeri Salvatore

Il fatto. 

Al fine di fornire al lettore una visione completa della fattispecie di recente giunta al vaglio del Giudice partenopeo, giova riassumerne brevemente i tratti.

La vicenda traeva origine da un pregresso contenzioso giudiziale in cui un avvocato aveva convenuto dinnanzi al Giudice di Pace di Napoli il condominio poi parte del giudizio di cui al presente commento, richiedendo il pagamento in suo favore dei compensi professionali mai corrisposti.

Il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda del professionista, il quale procedeva all’esecuzione forzata che, tuttavia, stante l’esiguità delle somme individuate sul cd. “conto condominiale” – di fatto incapiente –, soddisfaceva solo parzialmente le ragioni creditorie.

Parte creditrice si vedeva così costretta ad agire nei confronti dei singoli condomini, con ovvio e conseguente aggravio di lavoro e (anticipate) spese, anche perché, nella specie, trattavasi di uno stabile cui facevano capo circa un centinaio di condomini/unità immobiliari.

Pertanto, il medesimo avvocato, ravvisando nell’operato dell’amministratore un’ipotesi di mala gestio, in quanto – a suo dire – venuto meno agli obblighi di cui agli artt. 1129, 7° co., c.c. (“... L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio...”) e, genericamente, quelli di cui all’art. 1130 c.c., richiedeva al Tribunale di Napoli, previa declaratoria di inadempimento, la condanna dell’amministratore al risarcimento dei danni direttamente derivatigli, consistenti nella maggiore difficoltà nella riscossione.

Segnatamente, la condotta illecita di violazione degli obblighi di Legge lamentata dall’attore era riferita “... al mancato pagamento delle somme precettate, omessa sottoposizione all’assemblea condominiale delle spesa straordinaria con ripartizione ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati