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Inadempimento contrattuale per appalto Superbonus: scelta una via non è ammessa più altra

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Inadempimento contrattuale per appalto Superbonus: scelta una via non è ammessa più altra

mercoledì, 17 gennaio 2024

 

I latini dicevano “electa una via non datur recursus ad alteram”, cioè scelta una strada non ne è ammessa un’altra. Come altrimenti descrivere il ventaglio di domande giudiziarie che è in grado di esercitare – ma, in via alternativa e/o subordinata - il committente in tema di inadempimento contrattuale da parte di un appaltatore, pure contestualizzato nell’ambito di un progetto “Superbonus 110%”? Almeno ciò suscita allo scrivente la lettura della sentenza n. 1245 del 20 ottobre 2023 del Tribunale di Pavia, laddove si pronuncia sulla mera richiesta di adempimento dell’obbligazione contrattuale e sul diritto al risarcimento del danno, in luogo della diversa, alternativa domanda di risoluzione del contratto (in realtà, correttamente formulata dall’attore in via subordinata). La condanna poi dell’appaltatore all’esecuzione di un obbligo di facere (per completare il progetto di cui al Decreto Rilancio) consente poi di fare il punto sugli impegni negoziali assunti dalle parti, in tema di inadempimento contrattuale nell’ambito di un contratto di appalto.

Scritto da: Dolce Rosario

Il caso trattato dal Tribunale lombardo riguardava una pratica di “superbonus villette” in cui il committente e, a fronte della sospensione “discrezionale” del cantiere da parte dell’appaltatore, chiedeva all’adito giudice competente di voler accertare l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, sì da disporne la condanna all’esecuzione delle opere ancora mancanti (che, nella fattispecie, constavano della consegna dei pannelli fotovoltaici e sulla omessa installazione dell’impianto generale per il raggiungimento dell’obiettivo normativo del doppio salto di classe), dietro svolgimento di apposita CTU.

L’attore, in questi termini, palesava il proprio interesse ad ottenere la esecuzione del contratto con contestuale richiesta di risarcimento dei danni patiti per i disagi abitativi nonché per i maggiori costi connessi all’utilizzo delle utenze; danni che – a suo avviso – potevano essere evitabili con la puntuale installazione dell’impianto fotovoltaico. In subordine, lo stesso committente istava la risoluzione del contratto di appalto, nel caso in cui nel corso del giudizio dovesse essere accertata l’impossibilità di esecuzione del rapporto negoziale di cui trattasi.

L’inquadramento normativo

A fronte di una richiesta di tale fattezza, il giudice della controversia ha subito inquadrato la fattispecie trattata nell’ambito della previsione di cui all’articolo 1453 codice civile, a mente della quale: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”.

Il processo che si concluderà con la condanna dell’appaltatore (rimasto contumace) alla fornitura e alla posa del ...

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