ADEMPIMENTI E TERMINI DI SCADENZA
Fermo restando il termine del 16 febbraio 2024 per il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata, la scadenza per l’invio telematico delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2023 è il 29 febbraio 2024.
RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE
Al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo, entro il 16 febbraio 2024, il datore di lavoro può comunicare all’Inail, attraverso il servizio telematico “Riduzione Presunto” le variazioni delle retribuzioni, qualora presuma che le stesse, nell’anno 2024, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente (art. 28, comma 6 del DPR n. 1124/65).
RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURTIVO
Nell’istruzione operativa del 27 dicembre scorso, l’Inail riepiloga anche le seguenti riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2023/2024 ai datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) e di PAN (posizioni assicurative navigazione):
1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).