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Aiuti de minimis: nuovo regolamento (UE) 2023(2831)

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Agevolazioni fiscali

Aiuti de minimis: nuovo regolamento (UE) 2023(2831)

venerdì, 22 dicembre 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L del 15 dicembre 2023, è stato pubblicato il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» che dal 1° gennaio 2024 sostituirà il precedente regolamento de minimis (UE) 1407/2013, in scadenza il 31 dicembre 2023.

La Commissione Europea ha aumentato a 300.000 euro il massimale per gli aiuti «de minimis» che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro.

Il nuovo massimale viene aggiornato per tener conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento.

Gli aiuti de minimis sono degli aiuti di Stato che per la loro entità ridotta sono compatibili con il mercato europeo in quanto non favoriscono talune imprese o talune produzioni e non falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Per questo gli Stati Membri possono introdurre aiuti di Stato de minimis senza la necessità di procedere con l’obbligo di notifica preventiva alla Commissione Europea.

Per aiuti di Stato, infatti, si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzione che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Tranne in alcuni casi, gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che disciplina la materia agli articoli 107 e 108.

Gli aiuti di Stato sono ammessi quando:

  • consentono di realizzare obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.);
  • rappresentano il giusto strumento per correggere taluni "fallimenti del mercato";

Il compito dello Stato membro è quindi quello di cercare di contemperare l'esigenza nazionale di accrescere l'efficienza del mercato dal punto di vista economico con le esigenze di equilibrio dei mercati sotto il profilo della concorrenza. Ogni progetto di norma che preveda la concessione di un nuovo beneficio deve essere tempestivamente notificato alla Commissione Europea, salvo appunto quelli che rientrano tra gli aiuti de minimis.

Per garantire la certezza del diritto e al fine di ridurre l’onere amministrativo, il regolamento ha poi previsto un elenco chiaro ed esauriente di criteri per stabilire quando due o più imprese nello stesso Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica.

Nell’art. 2 del regolamento (Ue) 2023/2831 si prevede che si qualificano come impresa unica tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Una potenziale novità rispetto al regolamento (Ue) 1407/2013 è rappresentata dal triennio mobile di osservanza del massimale. Nel precedente regolamento veniva indicato che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare il massimale previsto nell’arco di tre esercizi finanziari mentre nel nuovo regolamento si parla di tre anni. Se venisse confermata l’interpretazione letterale, si avrebbe una piccola complicazione sul monitoraggio del massimale. Infatti, mentre prima il periodo da monitorare coincideva con l’esercizio finanziario e quindi con l’anno solare (ad esempio, il triennio mobile da monitorare per gli aiuti concessi nel 2023 era il triennio 2021-2023), dal 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 2023/2831) il periodo da monitorare dovrebbero esser tre anni (ad esempio, aiuto concesso il 30 giugno 2024, il periodo di monitoraggio dovrebbe esser 30 giugno 2021- 30 giugno 2024).

Qui si apre un ulteriore tema dato dall’interpretazione sul momento di concessione degli aiuti di Stato in de minimis. 

Per il regolamento gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli stessi, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa mentre per le autorità italiane sembrerebbe che la concessione si abbia nel momento di iscrizione dell’aiuto nel registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) con tutte le conseguenze che ne derivano. L’esempio classico è dato dal credito di imposta sulla pubblicità che veniva concesso intorno ad aprile dell’anno successivo all’investimento effettuato ed utilizzato in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dei soggetti ammessi. L’iscrizione nel RNA avveniva difficilmente prima di un anno dalla data di pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi e la data di concessione indicata coincideva con quella di iscrizione nel registro.

Le criticità di questa interpretazione sono evidenti nel momento in cui in questo periodo tra data concessione e data pubblicazione nel RNA, la società beneficiaria (o altra società del Gruppo/impresa unica) acquisisca un altro soggetto giuridico che abbia già usufruito di aiuti di Stato in de minimis.

In caso di fusioni o acquisizioni, infatti, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superano il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. Ma se un aiuto concesso in precedenza all’acquisizione viene iscritto nel RNA successivamente è evidente che non dovrebbe esser considerato illegittimo e oggetto di contestazione per l’eventuale superamento del massimale.

Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento da parte delle autorità italiane ed un allineamento a quanto previsto nei regolamenti comunitari.

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