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L'appaltatore che non esegue i lavori restituisce al condominio il 10% del bonus facciate

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Condominio

L'appaltatore che non esegue i lavori restituisce al condominio il 10% del bonus facciate

venerdì, 15 dicembre 2023

Con sentenza 2 ottobre 2023, n. 3756, il Tribunale di Torino ha stabilito che l’impresa affidataria che, senza giustificati motivi, ometta di dare corso alle opere previste e concordate nel contratto d’appalto, deve restituire al Condominio il 10% del bonus facciate e rimborsare gli oneri tecnici sostenuti per l’asseverazione di congruità delle spese, stesura del computo metrico e visto di conformità. Il Condominio può dunque legittimamente esercitare il proprio diritto di recesso. La sentenza pone l’accento, sostanzialmente, sulle responsabilità delle imprese che non danno corso ai lavori appaltati.

Scritto da: Servidio Salvatore

Vicenda processuale 

Il Tribunale di Torino ha affrontato una controversia tra un Condominio e un’impresa cui era stato affidato un appalto per la realizzazione di opere di rifacimento delle facciate e dei balconi ad esse prospicienti, beneficiando del “bonus facciata” al 90%, con sconto in fattura e detrazione fiscale. Nonostante il Condominio avesse provveduto ai pagamenti concordati (10% del valore dell’importo concordato dei lavori, comprensivo anche delle spese della documentazione per la cessione del credito), l’impresa non aveva dato avvio ai lavori. Di fronte alle numerose diffide inviate dal Condominio, l’impresa aveva proposto un passaggio di crediti ad un’altra azienda, proposta che il Condominio aveva però declinato.

Esito del giudizio

Nel decidere la vertenza, con la sentenza n. 3756/2023 in esame, il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso del Condominio, ed ha stabilito che in caso di appalto stipulato per realizzare i lavori di rifacimento delle facciate di uno stabile condominiale, utilizzando l’agevolazione fiscale denominata “bonus facciata al 90%”, con sconto in fattura, se la ditta appaltatrice è inadempiente, il Condominio può esercitare il diritto di recesso contrattualmente previsto, con condanna alla restituzione delle somme già corrisposte.   

Nella motivazione, il Tribunale adito ha osservato come, sulla base della documentazione prodotta, sono state comprovate tutte le allegazioni in fatto specificamente illustrate in ricorso.

In particolare, secondo il Collegio giudicante, parte convenuta, scegliendo di non costituirsi, non ha assolto al proprio onere di provare l'esatto adempimento alle obbligazioni assunte con il contratto. 

“Del tutto inconsistenti e non opponibili al Condominio” – si legge nella pronuncia di cui è causa – “appaiono le giustificazioni addotte dalla ditta” in merito ai ritardi dell’istituto bancario coinvolto nella pratica bonus facciate.

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