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L’allenatore di sci è lavoratore sportivo?

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Lavoro

L’allenatore di sci è lavoratore sportivo?

lunedì, 04 dicembre 2023

La stagione invernale è ormai imminente e gli sci club non sanno ancora come inquadrare gli allenatori delle proprie squadre agonistiche; anzi, a ben vedere, per i gruppi con gli allievi di più alto livello, gli allenamenti sono già iniziati nel mese precedente.

Prima di addentrarci nella farraginosa questione, rivediamo nel dettaglio il contenuto della norma.

Scritto da: Gippone Andrea

L’articolo25 del D.Lgs. 36/2021 recita, letteralmente, “è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”.

Tralasciando la successiva parte del medesimo comma, riferito alle figure dei tesserati che svolgono attività sportiva remunerata sulle base delle mansioni approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, in quanto ancora del tutto mancante e pertanto non applicabile, occorre invece evidenziare quanto riportato dalla norma nell’ultima parte sempre del primo comma:

“Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.

Il Maestro di sci consegue la propria abilitazione professionale tramite il sostenimento di una selezione iniziale che gli permette di accedere al corso di formazione, al termine del quale ha la possibilità di sostenere alcuni esami, superati i quali viene iscritto al Collegio Regionale dei Maestri di sci; quindi con un riconoscimento ed un titolo conseguiti al di fuori dell’ambito sportivo.

Per poter esercitare la propria attività di maestro di sci, nell’accezione propria di insegnante individuale o di gruppi, lo stesso può entrare a far parte di una Scuola di sci, oppure dotarsi di partita iva individuale; ma ...

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