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Il sottotetto tra condominialità e proprietà esclusiva: una voce fuori dal coro

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Condominio

Il sottotetto tra condominialità e proprietà esclusiva: una voce fuori dal coro

lunedì, 27 novembre 2023

Il contributo esamina criticamente il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il sottotetto, se non diversamente disposto nel titolo, può presumersi di proprietà condominiale se risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, che esso sia oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune; mentre il sottotetto sarebbe da considerare pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità, e non abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo.

Scritto da: Triola Roberto

Prima della riforma del condominio il codice civile non contemplava espressamente i sottotetti, ma menzionava nell’art. 1124, secondo comma, c.c. alcune parti dell’edificio sottostanti al tetto, stabilendo che, ai fini delle spese per la  riparazione delle scale, si considerano come piani i palchi morti, le soffitte e le camere  a tetto.

In giurisprudenza si era affermato che il “sottotetto”, ossia la parte di edificio immediatamente sottostante il tetto, a seconda dell’altezza, della praticabilità del solaio, delle modalità di accesso e della esistenza di o meno di finestre, si distingue in:

  • “mansarda” (o “camera a tetto”) e cioè locale abitabile;
  • “soffitta”, ossia vano inabitabile, ma utilizzabile soltanto come deposito, stenditoio, ecc.;
  • “camera d’aria” (o “palco morto”) e cioè vano sprovvisto – a differenza degli altri – di solaio idoneo a sopportare il peso di persone e cose, e destinato quindi essenzialmente a preservare l’ultimo piano dell’edificio dal caldo, dal freddo e dall’umidità (Cass. 22 aprile 1986 n. 2824, Vita not. 1986, 788). 

Sia prima che dopo la riforma del condominio (in base alla quale nell’art. 1117, n. 2, c.c., è stata espressamente stabilita la natura comune dei sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune), secondo la S.C. la proprietà del sottotetto si determina, in primo luogo, base al titolo (cfr., in tal senso, da ultimo: Cass. 18 aprile 2023 n. 10269; Cass. 21 maggio 2020 n. 9383; Cass. 17 febbraio 2020 n. 3860; Cass. 21 maggio 2020 n. 9383; Cass. 30 marzo 2016 n. 6143).

In mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all'uso comune o all'esercizio di un servizio ...

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