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La redazione del rendiconto condominiale tra principi di cassa, competenza e prevalenza della sostanza sulla forma. Le “linee guida” della Corte di Cassazione

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La redazione del rendiconto condominiale tra principi di cassa, competenza e prevalenza della sostanza sulla forma. Le “linee guida” della Corte di Cassazione

venerdì, 24 novembre 2023

Il contributo segnala l’ordinanza Cass. 9 ottobre 2023 n. 28257, secondo cui il rendiconto condominiale, a norma dell’art. 1130-bis cod. civ., deve specificare nel registro di contabilità le «voci di entrata e di uscita», documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, «ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio», con indicazione «anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti», avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all’esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Secondo la Corte di cassazione, perché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell’art. 1137, comma 2, cod. civ., occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall’art. 1130-bis cod. civ. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del condominio, e quelli di cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l’interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell’operazione. 

Scritto da: Merello Giuseppe

Con l’ordinanza n. 28527/2013, qui in commento, la Suprema Corte si addentra nella questione inerente ai principi in funzione dei quali deve essere ispirata la redazione del rendiconto condominiale. Nell’affrontare il dualismo cassa/competenza, tematica dibattuta con differenti, talvolta opposti, approcci adottati dai Tribunali (principio di cassa: sostenuto soprattutto dal Tribunale capitolino vedasi Tribunale di Roma Sez. V del 27/10/2017 - principio di competenza: sostenuto ad esempio dal Tribunale di Udine sentenza 19/08/2019, n. 1014), la pronuncia si rivela particolarmente interessante e  stimolante nel momento in cui estende al rendiconto condominiale altri importanti principi contabili, quale quello della “prevalenza della sostanza sulla forma” (ex art. 2423 bis punto 1 bis del codice civile), nonché quelli da cui il medesimo discende (chiarezza, veridicità, correttezza). Parimenti apprezzabile anche il passaggio in cui l’ordinanza si sofferma a puntualizzare quali siano le finalità del rendiconto condominiale e la sua basilare valenza e capacità  informativa.

Nei gradi di giudizio precedenti le doglianze oggetto del contenzioso in argomento sembrano avvilupparsi essenzialmente sulla questione concernente la corretta redazione del rendiconto quindi, più prosaicamente, a decrittare la contrapposizione tra l’applicazione del principio di cassa o quello di competenza. L’impugnativa della sentenza di primo grado si concentra unicamente, così emerge dalla lettura del provvedimento, nel solo reclamo inerente alla redazione del rendiconto per competenza anziché per cassa sostenendo “che nel rendiconto vanno indicate solo le spese sostenute e le somme riscosse, giacché altrimenti il rendiconto ed i saldi individuali non corrisponderebbero alla situazione reale. Il criterio contabile della cassa, secondo il ricorrente, serve ad agevolare il controllo da parte dei condomini”. La Corte di Appello torinese, analogamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, rigetta la suddetta impugnativa affermando che “il rendiconto approvato fosse rispettoso dei criteri ex art. 1130-bis c.c. giacché: redatto ...

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