In relazione alla prima ipotesi, l’art. 1130, n. 4, c.c. attribuisce, infatti, all’amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio e tale norma è interpretata estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l’amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l’edificio condominiale unitariamente considerato (Cass. n. 2436/2018).
In relazione alla seconda ipotesi, invece, va ricordato che l’amministratore ha il dovere di riscuotere - facendoli transitare su uno specifico contro intestato al condominio (art. 1128, co. 7, c.c.) - i contributi necessari per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni (art. 1130, n. 4), essendo tenuto ad agire, senza autorizzazione assembleare e anche con decreto ingiuntivo (art. 63, co. 1, disp. att. c.c.), per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso (art. 1128, co. 9, c.c.)
Quanto alle omissioni, poi, esse sono principalmente prese in considerazione dall’art. 1129, co. 12 e tra queste vi sono quelle che nella sentenza in commento portano all’affermazione della responsabilità dell’amministratore.
Un primo caso è dato dall’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale.
Invero, tra gli obblighi in capo all’amministratore vi è quello di redigere il rendiconto di gestione e di convocare l’assemblea, annualmente (art. 1135, co. 1, n. 3), per la relativa approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 1130 n. 10 c.c.).
L’obbligo di rendiconto che, quale mandatario con rappresentanza dei condomini, l’amministratore è tenuto a osservare con riferimento alle somme detenute per conto del ...