L’articolo 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2021, prevede che l’ente sportivo debba (e non più “possa” come era indicato nella precedente versione) comunicare al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche (RASD) i dati necessari per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo; tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al Centro per l’Impiego. La funzionalità risulta già operativa a partire dai primi giorni del mese di luglio.
Ma al RASD, sempre ad opera del D.Lgs. 36/2021, sono state affidate anche altre funzionalità, sempre in materia di gestione dei rapporti di lavoro sportivo, nella fattispecie delle collaborazioni coordinate continuative, che però, ad oggi, non sono ancora state attivate.
Ci si riferisce in particolare alla tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) e della denuncia UniEmens.
Per quanto riguarda la tenuta del LUL, sempre in riferimento alle collaborazioni coordinate continuative sportive, il comma 4 dell’articolo 28 del D.Lgs. 36/2021 prevede che la stessa possa essere adempiuta all’interno del RASD, in una apposita sezione; i relativi protocolli informatici dovranno però essere messi a disposizione entro il 31/12/2023. E’ chiaro che qualora ciò non fosse possibile, trattandosi di una mera facoltà, si dovranno utilizzare i canali tradizionali.
L’altro aspetto, che riguarda la comunicazione mensile dei dati retributivi e delle altre informazioni utili al calcolo dei contributi (la denuncia UniEmens), è anch’esso facoltativo, nel senso che il comma 8-quinquies dell’articolo 35 del D.Lgs. 36/2021 prevede che la trasmissione di tali dati, entro la fine del mese successivo a quello di competenza, sempre solo in riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata continuativa sportiva, possa essere assolta anche mediante una specifica funzione telematica all’interno del RASD, ma che ad oggi, come nel caso del LUL, non è disponibile.
Se dal D.Lgs. 36/2021 ci ...