La vicenda
Il tema dell’opponibilità ai terzi della convenzione costitutiva di servitù viene affrontato dalla Suprema Corte nell’ambito di una controversia attinente al rapporto tra due fondi alienati da un medesimo venditore a soggetti diversi. Nel risolvere la controversia, tuttavia, i giudici di legittimità esprimono principi suscettibili di trovare applicazione anche in ambito condominiale, come si accennerà in sede di conclusioni.
La vicenda, nei suoi inneschi fattuali, è abbastanza semplice.
Gli acquirenti di un appezzamento di terreno citano in giudizio il proprietario di un fondo confinante, domandando di accertare l’inopponibilità nei loro confronti della servitù di passaggio pedonale e veicolare vantata dal convenuto in forza della previsione di essa nell’atto, cronologicamente antecedente, con il quale egli aveva a sua volta acquistato il preteso fondo dominante dai medesimi venditori danti causa degli attori.
A sostegno della loro domanda, questi ultimi espongono che la nota di trascrizione dell’atto di acquisto del convenuto presenta come oggetto la sola compravendita del fondo, limitandosi a riportare nel “quadro D” l’annotazione secondo cui l’immobile compravenduto “ha diritto di accesso pedonale e con veicoli a carico del terreno di proprietà dei venditori […] e loro aventi causa”, ossia proprio di quel terreno che sarà poi venduto agli attori.
Da parte sua, il convenuto difende chiedendo, in primo luogo, l’accertamento dell’opponibilità di detta servitù volontaria agli attori; in subordine, domanda la costituzione per sentenza della stessa servitù, chiamando peraltro in causa, per le relative responsabilità, i comuni danti causa e il notaio rogante il proprio atto di acquisto.
I gradi di merito vedono soccombere gli attori: le sentenze pronunciate dai giudici di primo e secondo grado dichiarano ad essi opponibile la servitù di cui alla nota di ...