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La cura del registro anagrafe e la leale collaborazione tra condominio e amministratore

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Condominio

La cura del registro anagrafe e la leale collaborazione tra condominio e amministratore

mercoledì, 25 ottobre 2023

 

Tra le principali novità che la legge 220 del 2021, ha apportato al codice condominiale v’è sicuramente quella collegata all’istituzione del registro anagrafe condominiale. Sono, in particolare, tre gli articoli che ad esso fanno riferimento. La norma cardine si rinviene nell’articolo 1130, al nr 6, nell’ambito delle attribuzioni dell’amministratore. La norma secondaria si conviene nell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile, laddove prevede l’onere di comunicazione dell’atto autenticato, da parte del nuovo acquirente un immobile in condominio, all’amministratore, previa responsabilità solidale e per i debiti che dovessero gravare in capo l’unità immobiliare compravenduta. La norma terza, funzionale al completamento delle due precedenti previsioni, si rinviene nell’articolo 1129 codice civile, nella parte in cui tipizza come “grave irregolarità” la mancata formazione o l’omesso adeguamento del registro e/o dei registri.

Il Registro Anagrafe e Sicurezza (secondo acronimo RAS) può essere esaminato da tanti punti di vista, a secondo del precetto normativo in considerazione. Il rilievo del documento sembra apprezzarsi più nel quadro delle attribuzioni dell’amministratore, piuttosto che nei doveri informativi posti in capo ai condòmini. Per le caratteristiche descritte, il registro assolve primariamente una funzione conoscitiva e informativa, giammai ispettiva. Potremmo, invero, scomporre la sua ratio in un duplice profilo: 

  • il primo, di rilievo interno alle dinamiche condominiali, volto a rendere fluide e certe le relazioni tra amministratore e condòmini;

  • il secondo, di rilievo esterno, funzionale a soddisfare le esigenze di terzi per l’accesso ai dati in esso contenuti (si pensi alla previsione di cui all’articolo 63, comma 1, delle disposizioni di attuazione al Codice civile per i dati dei condòmini morosi; ed ancora, a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 49, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui: «10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di  quanto  disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai  contratti di locazione, funzioni  di  monitoraggio  anche  previo  utilizzo  di quanto previsto dall'articolo  1130,  primo  comma,  numero  6),  del codice civile in materia  di  registro  di  anagrafe  condominiale  e conseguenti  annotazioni  delle  locazioni  esistenti  in  ambito  di edifici condominiali».

Ciò posto, la lettura sistematica delle disposizioni in sopra considerate (artt. 1129, 1130 e art. 63 d.a.c.c.), non è semplice e le conclusioni a cui si potrebbe giungere si rivelano altrettanto incerte.

La prima dottrina che ha riflettuto sulla portata delle norme in considerazione ha riferito che, con l’entrata in vigore delle disposizioni in parola, potrebbe emergere ...

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