Il Registro Anagrafe e Sicurezza (secondo acronimo RAS) può essere esaminato da tanti punti di vista, a secondo del precetto normativo in considerazione. Il rilievo del documento sembra apprezzarsi più nel quadro delle attribuzioni dell’amministratore, piuttosto che nei doveri informativi posti in capo ai condòmini. Per le caratteristiche descritte, il registro assolve primariamente una funzione conoscitiva e informativa, giammai ispettiva. Potremmo, invero, scomporre la sua ratio in un duplice profilo:
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il primo, di rilievo interno alle dinamiche condominiali, volto a rendere fluide e certe le relazioni tra amministratore e condòmini;
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il secondo, di rilievo esterno, funzionale a soddisfare le esigenze di terzi per l’accesso ai dati in esso contenuti (si pensi alla previsione di cui all’articolo 63, comma 1, delle disposizioni di attuazione al Codice civile per i dati dei condòmini morosi; ed ancora, a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 49, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui: «10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».
Ciò posto, la lettura sistematica delle disposizioni in sopra considerate (artt. 1129, 1130 e art. 63 d.a.c.c.), non è semplice e le conclusioni a cui si potrebbe giungere si rivelano altrettanto incerte.
La prima dottrina che ha riflettuto sulla portata delle norme in considerazione ha riferito che, con l’entrata in vigore delle disposizioni in parola, potrebbe emergere ...