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La legittimazione processuale «autonoma e concorrente» dei singoli condòmini in ipotesi di rovina o difetti costruttivi dell’edificio

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Condominio

La legittimazione processuale «autonoma e concorrente» dei singoli condòmini in ipotesi di rovina o difetti costruttivi dell’edificio

venerdì, 20 ottobre 2023

L’ordinanza Cass., sez. II, 10 agosto 2023, n. 24465, riconosce ad ogni condomino la legittimazione individuale ed autonoma a far valere i vizi ed i danni riscontrati sia presso l’unità immobiliare di proprietà esclusiva sia nelle parti comuni.

Scritto da: Belli Claudio

Secondo la ricostruzione «tradizionale» dei rapporti fra i condòmini sussiste una forma di rappresentanza processuale reciproca, attributiva a ciascuno di essi di una legittimazione sostitutiva, nascente dal fatto che ogni compartecipe non potrebbe tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere l’analogo diritto degli altri (così criticamente A. Scarpa, Il condominio e i singoli condomini come parti del processo, in Corr. giur., 2017, p. 1436). Infatti, in passato, la giurisprudenza ha ritenuto che il singolo condòmino debba sempre considerarsi «parte» nella controversia coinvolgente il condomìnio in ragione della carenza di soggettività dello stesso (Cass., S.U., 18 settembre 2014, n. 19663). Il principio, come è noto, è stato sostanzialmente confermato da Cass., S.U., 18 aprile 2019, n. 10934 (con le peculiarità che si evidenzieranno), secondo cui la legittimazione sostitutiva muove dal presupposto che condomìnio e condòmino siano proprio «la stessa parte». Detta insuperata impostazione, evidentemente, fa leva sull’assenza di personalità giuridica del condomìnio e sulla sua limitata facoltà di agire e resistere in giudizio tramite l’amministratore nell’àmbito dei poteri conferitigli dalla legge e dall’assemblea giungendo, così, ad attribuire ai singoli condòmini una legittimazione ad agire per la tutela dei diritti comuni oltreché di quelli personali. 

Sennonché tale impostazione entra palesemente in crisi ponendo mente all’indubitabile configurazione del condomìnio «come centro di imputazione di interessi, di diritti e doveri, cui corrisponde una piena capacità processuale». In tale prospettiva il singolo condomino può essere considerato «parte» in quel determinato processo «solo se vi intervenga». (L. Galanti, Processo senza soggetti, Milano, 2021, p. 229, nota 128).

La soluzione al problema della legittimazione all’azione giudiziale in condomìnio implica, dunque, l’analisi dei profili di diritto sostanziale di cui la vicenda processuale è il riflesso (la migliore sintesi, sull’argomento, si trova in R. Triola, Azioni reali relative ...

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