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Ripartizione degli oneri condominiali tra gli ex coniugi comproprietari dell’unità abitativa (Trib. Velletri 4 settembre 2023, n. 1657)

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Condominio

Ripartizione degli oneri condominiali tra gli ex coniugi comproprietari dell’unità abitativa (Trib. Velletri 4 settembre 2023, n. 1657)

venerdì, 13 ottobre 2023

Con sentenza del 4 settembre 2023, n.1657, il Tribunale di Velletri ha affermato che in tema di condominio negli edifici, nel caso in cui l’immobile, in comproprietà al cinquanta per cento tra i due ex coniugi, sia stato assegnato in sede di divorzio ad uno di essi, quest’ultimo, quale ex coniuge assegnatario, ha diritto ad ottenere dall’altro il rimborso della quota parte delle spese condominiali straordinarie sostenute.

Scritto da: Marzotti Pietro

Il caso

Innanzi al Tribunale di Velletri, veniva proposta opposizione a decreto ingiuntivo da parte dell’ex coniuge comproprietario al cinquanta per cento della casa coniugale assegnata alla moglie in sede di divorzio; quest’ultima aveva precedentemente agito in sede monitoria per ottenere il rimborso di una somma pari alla metà delle spese sostenute per alcuni lavori di straordinaria manutenzione eseguiti all’interno dell’edificio condominiale. 

Lamentava l’opponente, in particolare, di non aver ricevuto tempestiva notifica della convocazione dell’assemblea e di non aver, conseguentemente, potuto partecipare alle delibere condominiali relative all’approvazione delle suddette spese. 

Il giudice dell’opposizione ha dapprima osservato come l'amministratore di condominio abbia diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’utilizzazione delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall'effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, evidenziando come «per quanto riguarda la ripartizione delle spese condominiali inerenti alla casa familiare oggetto di assegnazione in sede di separazione o di divorzio, vanno distinte le spese che sono dovute dal coniuge assegnatario, il quale utilizza in concreto l'immobile (per esempio, servizio di pulizia, riscaldamento) e quelle che rimangono a carico del coniuge proprietario esclusivo dell'immobile (per esempio, spese di manutenzione straordinaria) (Cass. civ. 24 luglio 2000, n. 9689)». 

Constatata la pacifica qualificazione straordinaria delle spese in contestazione, il giudice di primo grado ha dunque chiarito come dovessero ritenersi infondate le censure mosse dall’opponente circa la mancata partecipazione alle assemblee ove le spese contestate erano state deliberate, atteso che dette doglianze attenevano esclusivamente al rapporto tra il condomino e il condominio, senza che assumano alcun ruolo nei rapporti interni tra comproprietari; altresì privo di rilevanza è stato ritenuto, infine, il fatto che le comunicazioni del Condominio contenessero il solo ...

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