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L’assemblea condominiale in videoconferenza: la problematica interpretazione del nuovo art. 66 co.6 disp. att. c.c.

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Condominio

L’assemblea condominiale in videoconferenza: la problematica interpretazione del nuovo art. 66 co.6 disp. att. c.c.

mercoledì, 04 ottobre 2023

Con sentenza del 9 agosto 2023, n. 6723, il Tribunale di Milano (Sezione XIII civile) ha riconosciuto la possibilità che il consenso allo svolgimento dell’assemblea in videoconferenza, ai sensi del novellato art. 66 co.6 disp. att. c.c., possa essere espresso dai condòmini anche per “facta concludentia”.

Scritto da: Marzotti Pietro

Il caso

Il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi sull’impugnativa di più delibere assembleari avanzata da alcuni condòmini in relazione alla mancanza di assenso allo svolgimento da remoto della medesima, ai sensi dell’articolo 66 co.6 disp. att. c.c., nonché in relazione all’insussistenza dei quorum costitutivo e deliberativo ed all’irregolare convocazione.

Il giudice meneghino, in merito alla prima questione, ha stabilito che il consenso della maggioranza dei condòmini che, ai sensi del novellato articolo 66 co.6 disp. att. c.c., autorizza - anche ove non espressamente previsto dal regolamento - allo svolgimento dell’assemblea condominiale in modalità di videoconferenza, possa essere espresso anche per “facta concludentia”; ha così desunto dalla partecipazione della maggioranza dei condòmini (della quale facevano parte anche i condòmini istanti) alla suddetta assemblea e dalla mancata sollevazione, in seno alla stessa, di obiezioni sulle modalità operative adottate, la sussistenza dell’assenso allo svolgimento da remoto. 

Con riferimento, invece, alle altre censure mosse avverso le suddette delibere condominiali, il Tribunale ha dapprima chiarito come sia «prassi ormai consolidata convocare la prima assemblea in luoghi ed orari particolari di modo che vada deserta e così, nell’adunanza di seconda convocazione, assumere decisioni con maggioranze più basse»; pertanto, prosegue il giudice di primo grado, «in mancanza di una norma regolamentare che disponga il contrario, non esistono limiti di orario o preclusioni di tempi e luoghi alla convocazione dell’assemblea» potendosi, come ha specificato la dottrina, convocare le assemblee «in qualunque giorno dell’anno sia esso feriale che festivo» ed avendo inoltre la giurisprudenza sul punto specificato che deve ritenersi non affetta da irregolarità procedimentali l’assemblea svoltasi in seconda convocazione «anche in assenza del verbale riportante la mancata regolarità della costituzione dell’assemblea in prima convocazione». 

Rilevata, dunque, la sussistenza dei quorum ...

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