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La polizza fabbricati e l’esclusione della copertura per fatti accidentali

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Condominio

La polizza fabbricati e l’esclusione della copertura per fatti accidentali

mercoledì, 20 settembre 2023

L’ordinanza del 27 giugno 2023, n. 18320, resa dalla Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di polizza fabbricato, con cui il condominio si garantisce contro le ricadute patrimoniali conseguenti alla responsabilità discendente dalla custodia delle parti comuni, l’assicurazione, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi. Resta escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa, con la conseguenza che la clausola di un contratto di assicurazione che prevede la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione a quella dolosa.

Scritto da: Panu Silvia

Il fatto

La proprietaria di un immobile ha citato in giudizio il condominio adiacente per ottenere il risarcimento dei danni cagionati al bene dalle infiltrazioni provenienti dall’impianto fognario a servizio del condominio, e la condanna a eseguire le opere necessarie per la loro definitiva eliminazione.

Dopo aver autorizzato la chiamata in causa della compagnia assicurativa del condominio, il Tribunale ha condannato il convenuto a eseguire le opere di ripristino indicate dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa e l’assicurazione a corrispondere all’attrice una certa somma.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso la compagnia di assicurazione, sostenendo che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulle eccezioni da lei sollevate sui limiti della garanzia e sulla copertura dell’evento oggetto della causa. L’accertamento tecnico aveva evidenziato che i danni cagionati all’immobile di proprietà dell’attrice erano dipesi da deficienze del sistema fognario del condominio, non da una loro rottura accidentale. Poiché la garanzia dedotta nella polizza copriva la sola rottura accidentale degli impianti, non anche i difetti a monte riconducibili alle stesse modalità o all’inidoneità dei materiali con cui l’impianto era stato realizzato, la Corte d’appello ha ritenuto fondato il relativo motivo e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato il condominio alla rifusione delle spese di primo grado alla compagnia di assicurazione. 

Ha ricorso per la cassazione della sentenza d’appello il condominio, lamentando l’erronea considerazione dei rischi dedotti nella polizza assicurativa da parte del giudice di seconde cure. Il collegio, invero, aveva interpretato il contratto di assicurazione nel senso che la garanzia offerta coprisse solo i danni da spargimento d’acqua causati da una rottura accidentale delle tubature, escludendo quelli dovuti a difetti di manutenzione e/o di costruzione. A parere del ricorrente, tale interpretazione non era conforme ...

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