L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per i datori di lavoro che desiderano erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit.
La circolare n. 23/E, infatti, chiarisce la disciplina del welfare aziendale recependo le novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il solo anno 2023 fino a 3.000 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte.
Il Dl n. 48/2023 ha inoltre incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.
Cosa prevede infatti l'art. 40 del Dl 48/2023 (convertito nella Legge 85/2023)?
"Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti".
Soggetti beneficiari