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Welfare aziendale: in una circolare le regole per il Bonus fino a 3.000 euro (ma con figli a carico)

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Fisco

Welfare aziendale: in una circolare le regole per il Bonus fino a 3.000 euro (ma con figli a carico)

giovedì, 03 agosto 2023

In una Circolare le regole di welfare per la corretta erogazione del Bonus aziendale che per il 2023 può arrivare fino a 3.000 euro

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per i datori di lavoro che desiderano erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit. 

La circolare n. 23/E, infatti, chiarisce la disciplina del welfare aziendale recependo le novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il solo anno 2023 fino a 3.000 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. 

Il Dl n. 48/2023 ha inoltre incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.

Cosa prevede infatti l'art. 40 del Dl 48/2023 (convertito nella Legge 85/2023)?

"Limitatamente al periodo d'imposta  2023,  in  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte  del  terzo  periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non  concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro  3.000,  il valore  dei  beni  ceduti  e  dei  servizi  prestati  ai   lavoratori dipendenti con figli, compresi i  figli  nati  fuori  del  matrimonio riconosciuti, i figli adottivi  o  affidati,  che  si  trovano  nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonche' le somme erogate o  rimborsate  ai medesimi lavoratori dai datori  di  lavoro  per  il  pagamento  delle utenze  domestiche  del  servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del  gas  naturale.  I  datori  di  lavoro   provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti". 

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