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Compatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella di amministrazione condominiale

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Compatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella di amministrazione condominiale

mercoledì, 02 agosto 2023

Con l’ordinanza n. 3655 dell’11 aprile 2023, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale inerente alla possibilità per l’agente immobiliare di esercitare contemporaneamente l’attività di amministrazione condominiale. Il Giudice amministrativo ha, in particolare, invitato la Corte a pronunciarsi, da una parte sul se l’articolo 5 co.3 della legge n. 39 del 1989 possa ritenersi conforme al diritto comunitario, per come riformulato a seguito della procedura di infrazione n.2018/2175, successivamente archiviata; dall’altra, se la normativa europea osti ad un’interpretazione della suddetta norma nel senso di inibire in via generale e preventiva il contestuale svolgimento dell’attività di mediazione immobiliare e quella di amministrazione condominiale.

Scritto da: Marzotti Pietro

Il fatto: 

La vicenda che ha portato al rinvio pregiudiziale alla CGUE da parte del Consiglio di Stato trae origine dal provvedimento con cui la CCIAA di Bologna, a seguito dell’invito ricevuto dal Direttore Generale per la concorrenza del MISE, aveva inserito d’ufficio un’impresa nel REA (registro economico amministrativo), dopo aver constatato come la stessa svolgesse attività di amministrazione condominiale in modo non saltuario né occasionale, contestualmente inibendole –ai sensi dell’articolo 7 co.2 del D.M. del 26 Ottobre 2011- lo svolgimento dell’attività di mediazione immobiliare. Alla base del provvedimento della Camera di Commercio veniva addotta l’incompatibilità tra le due attività, motivata dall’ente in ragione del fatto che il contestuale svolgimento del doppio incarico avrebbe posto l’impresa in una situazione di conflitto di interessi, minando tale cumulo al dovere di imparzialità gravante sul mediatore; tale doppia funzione sarebbe stata preclusa –nell’interpretazione datane dalla Camera di Commercio- dall’articolo 5 della legge n.39 del 1989 che, nella formulazione risultante a seguito della legge n. 118 del 2022, sancisce l’incompatibilità dell’attività di mediazione con l’esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi; viene, invece, affermata dal comma 3 bis del medesimo articolo la compatibilità dell’attività di mediazione con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli ...

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