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Oggetto determinato e fondo speciale sono necessari anche per la delibera del “superbonus 110%”

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Condominio

Oggetto determinato e fondo speciale sono necessari anche per la delibera del “superbonus 110%”

lunedì, 31 luglio 2023

Il Tribunale di Bergamo (nella recente sentenza n. 1348 del 22/6/2023, est. dott. Massetti) viene investito della valutazione, in termini di invalidità o meno della relativa deliberazione assembleare, di un caso che appare paradigmatico degli ultimi eventi legati al c.d. “superbonus 110%” ed invero generalmente verificatisi in molti condominii.

 

I singoli condomini, attirati e quasi sospinti dalla possibilità di effettuare una “ristrutturazione” dell’edificio senza dolorosi esborsi (commercialmente si direbbe “a costo zero”), hanno abbassato la soglia della loro attenzione e sono incappati in una deliberazione dell’assemblea condominiale che inevitabilmente è caduta sotto la scure del Giudice.

Scritto da: Salciarini Luigi

Ma andiamo con ordine partendo dal fatto di cui è causa.

Un singolo condomino propone formale impugnazione di una delibera assembleare riguardante l’operazione “superbonus 110%” sostenendo la sussistenza di plurimi motivi di invalidità, tra i più rilevanti dei quali:

- la mancata specificazione della natura e della tipologia degli interventi da eseguire (con conseguente indeterminatezza dell’oggetto della decisione);

- la presenza di un’inammissibile delega decisionale a soggetti terzi;

- la mancata costituzione del “fondo speciale” obbligatorio (ex art. 1135 c.c.);

- l’adozione di invalida ripartizione di spesa.

Il Giudice, istruita la causa e respinte le argomentazioni difensive del condominio, concede il richiesto annullamento affermando che:

a) la delibera manca di elementi essenziali (richiama, a tal proposito, le “note” Sezioni Unite n. 9839/2021 e n. 4806/2005) ed è quindi affetta da nullità: nella specie, il c.d. “General Contractor” (cioè, il soggetto al quale è sostanzialmente demandata l’intera gestione del “superbonus”) non viene individuato dall’assemblea in sede di decisione ma la scelta è stata inammissibilmente demandata al tecnico di fiducia del condominio;

b) l’incarico (sempre al tecnico) è stato conferito senza specificare il suo contenuto ma utilizzando la locuzione “sbrigo delle indagini preliminari” che risulta inidonea per la sua genericità ed indeterminatezza;

c) per di più, la deliberazione non può dirsi “meramente programmatica” in quanto in essa è rinvenibile un contenuto chiaramente decisorio (stante la previsione di una spesa capitaria di circa 600/700 euro ad unità immobiliare) e, quindi, va certamente riconosciuto un interesse ad agire nei confronti dell’impugnante (su tale aspetto, richiama Cass. n. 6128/2017);

d) a fronte di detta previsione di spesa, andava certamente costituito il c.d. ...

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