Il caso:
La vicenda presa in esame dal giudice di legittimità ha ad oggetto una controversia insorta tra un condominio ed una condomina che aveva concesso in locazione la propria unità immobiliare ai fini dello svolgimento dell’attività di asilo nido. Il giudizio prendeva avvio dall’impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta dalla condomina avverso la delibera con cui l’assemblea aveva deciso di impedire alla prima di destinare la propria unità immobiliare alla predetta attività. Resisteva a tale impugnativa il condominio, il quale proponeva altresì domanda riconvenzionale di cessazione dell’attività e risarcimento dei danni lamentando, in particolare, la violazione del divieto, contenuto nel regolamento, di destinare gli immobili dello stabile ad usi diversi da quelli figuranti nei rogiti di acquisto ovvero ad una serie di altre attività ed usi (usi sanitari, di ambulatorio, pensione, scuole di canto e ballo), tra i quali riteneva compresa anche l’attività di asilo nido svolta dalla conduttrice della suddetta unità immobiliare.
La domanda proposta dal Condominio veniva accolta dal Tribunale, che condannava locatrice e conduttrice alla cessazione dell’attività, giacché contraria al regolamento condominiale, rigettando la domanda dell’attrice diretta alla declaratoria di nullità della medesima clausola.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza impugnata sostenendo che l’attività di asilo nido espletata nell’unità immobiliare della locatrice si ponesse in contrasto sia col divieto di destinare gli immobili in proprietà esclusiva ad usi diversi da quelli indicati dai rogiti di acquisto, sia col divieto di destinarli a scuola di canto e ballo, ritenendo che queste attività siano normalmente praticate negli asili, posto che in ogni caso lo scopo della clausola regolamentare sarebbe stato quello di inibire lo svolgimento di qualunque attività rumorosa, trattandosi perciò di un divieto tale da comprendere anche attività affini a quelle di scuola di ...